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"Attestato energetico anche dai laureati"

fonte Italia Oggi, Benedetta P.Pacelli / Edilizia

17/09/2009 -
Il bollino verde per la casa, d’ora in poi, potrà essere attestato anche da un matematico, da un fisico, o semplicemente da un laureato con in tasca un attestato di frequenza ad un corso di formazione in materia di certificazione. Se infatti fino ad oggi il compito di rilasciare il certificato energetico era affidato ad un ristretto bacino di professionisti di area tecnica (ingegneri, periti industriali, architetti ecc.) per il futuro non sarà più così. E la platea dei soggetti abilitati si amplierà a dismisura. Basta leggere lo schema di decreto (di attuazione del dlgs 192/05 concernente «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia per rendersene conto. Il regolamento rappresenta l’ultimo passaggio, dopo il decreto ministeriale dello scorso 26 giugno 2009 contenente le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, per dare completa attuazione del dlgs 192/05. E a giudicare dalla bozza messa a punto dai tecnici del ministero dello sviluppo economico la guerra delle competenze è ormai dichiarata.
I soggetti abilitati. Secondo il testo che il ministero guidato da Claudio Scajola ha predisposto, i professionisti autorizzati non saranno più solo gli iscritti ad un albo abilitati alla progettazione di edifici ed impianti, ma anche coloro che sono sprovvisti di tali requisiti. E quindi per esempio i laureati in fisica, matematica, chimica, o anche ingegneria biomedica. Ma non solo, perché per avere le carte in regola sarà anche sufficiente avere un attestato di frequenza «relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali». Ma chi potrà tenere i corsi? A livello nazionale, si legge nel testo, potranno essere svolti a livello nazionale da università, enti di ricerca ma anche da consigli ordini e collegi professionali, mentre a livello regionale «direttamente da regioni e province autonome e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome.
Il ruolo delle regioni. Il testo dedica un apposito articolo alla «funzione delle regioni e province autonome», specificando che queste possono «adottare un sistema di accreditamento dei soggetti abilitati a svolgere le attività. di certificazione energetica degli edifici». Alle regioni è affidato anche il compito di promuovere iniziative di informazione e orientamento, di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori e di promuovere la conclusione di accordi «al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici». Infine dovranno predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione direttamente o attraverso enti pubblici o privati «di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza e assicurare che la copertura dei costi avvenga con un equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio». Ancora un volta, poi, il testo ministeriale così come le linee guida invitano le regioni che hanno già una propria normativa in materia ad adottare «misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti anche nell’ambito delle azioni di coordinamento tra lo stato e le regioni».

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