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"La sicurezza pesa sui vertici "

fonte il Sole 24 ore, A. Monea / Sicurezza sul lavoro

21/09/2009 -
La riforma della normativa sulla sicurezza sul lavoro rivoluziona anche l'organizzazione aziendale. Il Dlgs n. 106/2009 ha introdotto, sia pure in modo frammentario, cambiamenti che i datori di lavoro (e la loro struttura) devono tenere ben presenti nell'azione organizzativa in materia. Pur considerando sempre il datore come soggetto "centrale" per la sicurezza, la nuova normativa valorizza anche il ruolo che gli altri soggetti devono svolgere.
Le figure coinvolte. Un esempio: se uno dei collaboratori del vertice (preposto, lavoratore, medico ma anche progettisti ed installatori) non svolge adeguatamente i propri compiti e se questa mancanza deriva da una condotta addebitabile, esclusivamente, alla stessa figura (senza che, al contempo, si possa attribuire al datore di lavoro un difetto di vigilanza), delle proprie condotte negligenti risponde di fronte alla legge il solo collaboratore (articolo l8 comma 3-bis). In altre parole la norma include un monito: ciascun soggetto della sicurezza ha un ruolo da svolgere e se pone in essere condotte negligenti ne risponde penalmente senza coinvolgere il datore. In chiave strettamente giuridica, la disposizione intende ridimensionare la "posizione di garanzia" del datore di lavoro e contrastare quelle interpretazioni che sostengono, in modo più o meno velato, una sorta di responsabilità penale oggettiva del datore.
Vigilanza sul delegato. In tema di cambiamenti organizzativi, un'altra novità d'interesse è quella che riguarda la vigilanza del datore sul proprio delegato di funzioni che può essere svolta, con effetti positivi sul piano giuridico, utilizzando determinati «sistemi organizzativi». A tal fine l'articolo 16, comma 3, valorizza uno strumento già presente nell'originario Dlgs n. 81: il «modello di verifica e controllo» (articolo. 30 comma 4) che è parte del più complessivo «modello di gestione e di organizzazione» aziendale (citato sia all'articolo 2, comma l, lettera d sia all'articolo 30), vale a dire di quell'organica strumentazione - descritta allo stesso articolo 30 - atta a definire e attuare la politica aziendale per la sicurezza. In questo modo il datore che utilizza i sistemi di verifica, in verità solo accennati nel testo, realizza pienamente, secondo il diritto, l'obbligo di vigilanza sul delegato. Resta, tuttavia, la difficoltà, tecnica e gestionale, di "sostanziare" in modo idoneo tali sistemi, adottandoli e attuandoli efficacemente.
Semplificazione per le Pmi. Un contributo su questo profilo deriva da un'ulteriore novità (neo-comma 5-bis dell'articolo 30) rilevante anche ad altri fini organizzativi. Secondo la disposizione un decreto del ministero del lavoro chiarirà, per le sole Pmi, procedure semplificate per adottare e per efficacemente attuare i modelli di organizzazione gestione della sicurezza. Si tratta, peraltro, di un interessante esempio, che è auspicabile si ripeta su altri temi della sicurezza sul lavoro, di contributo fattivo della pubblica amministrazione per "facilitare" l'attuazione degli obblighi aziendali. Un'altra importante innovazione riguarda il riconoscimento, per legge, della subdelega di funzioni. Una sia pur rapida sintesi dei cambiamenti organizzativi indotti dal Dlgs n.106/2009 non può tralasciare i mutamenti nei compiti generali del datore di lavoro.
Dirigenti. La maggiore innovazione concerne il nuovo obbligo di formare i dirigenti per la sicurezza (articolo 37, comma 7): si tratta di un'azione già sperimentata, prima di divenire un obbligo, dalle aziende più "virtuose" che se aggiunge a breve un costo, prevedibilmente, ridurrà costi invisibili che un dirigente non formato adeguatamente comporta. Un'evidenziazione meritano, infine, le novità concernenti la sorveglianza sanitaria del lavoratore: il vertice aziendale può far sottoporre, da parte del medico competente (nuova lettera e-ter, comma l dell'articolo 41) o, in alternativa, dalla Asl, il lavoratore a visita medica preassuntiva; inoltre, il datore deve inviare, secondo il programma di sorveglianza sanitaria, i lavoratori alla visita medica del medico competente e deve comunicare a quest'ultimo, in caso di cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore, questa circostanza (articolo 18, comma l, lettere g e g-bis).

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