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"Correttivo T.U. e sicurezza delle attrezzature"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro

22/09/2009 - In merito alla sicurezza delle attrezzature di lavoro, il Decreto correttivo n. 106/09 ribadisce il principio per cui in caso di controlli, l’organo di vigilanza non può adottare provvedimenti che incidano sulle caratteristiche costruttive delle attrezzature di lavoro, ma unicamente provvedimenti che regolino l’utilizzo in sicurezza di queste ultime. Tra le principali innovazioni apportate, l’art. 44 del D.Lgs. n. 106/09 modifica l’articolo 71 del Testo Unico di Sicurezza mettendo in particolare evidenza l’importanza dell’informazione, della formazione, dell’addestramento, delle linee guida e delle buone prassi nei casi in cui ci si occupi dell’utilizzo di attrezzature di lavoro. Si specifica quindi che non è consentito l’uso di attrezzature di lavoro “a rischio” se i lavoratori non sono formati, informati e adeguatamente addestrati. Un ulteriore accento è posto sulla necessità di controllo e verifica dell’efficienza delle attrezzature; il correttivo specifica infatti che gli interventi di controllo - come previsto al comma 8 dell’art. 71 - non sono da assimilare alle attività di verifica periodica obbligatoria previste al comma 11 del medesimo articolo, che rimangono quindi azioni distinte. Per quanto riguarda le operazioni di verifica (il cui onere è a carico del datore di lavoro), possono essere effettuate non solo dall’ISPESL e dalle ASL, ma anche da organismi privati in possesso dei requisiti di legge (art. 71, comma 11); tutto questo con l’obiettivo di evitare la creazione di situazioni di monopolio e garantire in ogni situazione un servizio adeguato ed efficiente.

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