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"Sanzioni ancora troppo onerose "

fonte Italia Oggi / Sicurezza sul lavoro

23/09/2009 - Rimodulazione del valore delle sanzioni e dei minimi e massimi per favorire l'approccio prevenzionistico da parte delle imprese. Il Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro introduce elementi che ne agevolano l'applicabilità per le pmi. Il documento prevede sanzioni a carico di datori di lavoro, dirigenti e medici competenti che non ottemperano a quanto stabilito dalla legge, fino all'arresto per le inadempienze più gravi. «Il correttivo ha definito un importante chiarimento in ordine alle responsabilità del datore di lavoro», spiega il responsabile del dipartimento competitività e ambiente di Cna, Tommaso Campanile, «indicando a quali condizioni egli risponde delle violazioni commesse e definendo le fattispecie in cui la responsabilità sia dovuta a soggetti diversi in ragione dei loro compiti e partecipazione alle attività di sicurezza e prevenzione (art. 18), pur in presenza di un comportamento consapevole e diligente dello stesso datore. Tale previsione», ha proseguito Campanile, «integra il disposto dell'art. 16 in cui è prevista la delega di funzioni ad altri soggetti seppure chiaramente e formalmente definita. Il legislatore ha così provveduto a rivedere il quadro delle sanzioni proporzionandole alla gravità delle violazioni del rischio e introducendo, al contempo, un quadro distinto di sanzioni penali per le violazioni sostanziali degli obblighi di sicurezza e sanzioni amministrative per le inadempienze di natura formale». Viene punito con l'ammenda da 3 mila a 9 mila euro il datore di lavoro che non redige il documento, secondo le regole previste. «È certamente un merito», prosegue Campanile, «l'aver introdotto o reintegrato l'istituto della disposizione con l'art. 70 e ancor più con l'art. 302-bis, in cui la disposizione viene offerta agli organi di vigilanza per impartire indicazioni alle imprese che adottino volontariamente norme tecniche e buone prassi, qualora se ne riscontri la non corretta adozione». Negativa e pesante appare la disposizione dell'art. 2a c1-bis che, sebbene concepita con l'intento di allontanare dal mercato dei lavori edili le imprese che non rispettano le norme di sicurezza, finisce per penalizzare indiscriminatamente tutte le imprese di un settore ad alto rischio, ove peraltro la responsabilità delle violazioni o di incidenti sul lavoro può essere addebitata a più soggetti e dove lo stesso Testo unico configura una responsabilità d'impresa pesantemente sanzionata. «In tal senso», afferma Campanile, «il criterio di introdurre un punteggio di valutazione dell'impresa, il cui azzeramento determinerebbe la sospensione dell'attività per l'impresa o il lavoratore autonomo, risulta abnorme e non coerente con la filosofia complessiva del provvedimento correttivo». Sebbene la rimodulazione del valore delle sanzioni e dei minimi e massimi renda il provvedimento più coerente e mirato a favorire l'approccio prevenzionistico da parte delle imprese, restano troppo onerose le sanzioni a carico delle imprese più piccole. «In tal senso», conclude Tommaso Campanile, «pur non condividendo la logica del mercato che vuole commisurare il valore delle sanzioni all'incremento dei prezzi al consumo, riteniamo che l'operazione di riordino e di ridefinizione dei meccanismi non lasci più spazio a fughe devastanti sulle imprese. Anche in considerazione di una giusta punizione per quanti violino gli obblighi posti a tutela del lavoro, ricordando che al novero sono stati aggiunti lavoratori autonomi e collaboratori familiari».

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