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"Sicuri a partire dal luogo di lavoro "

fonte Italia Oggi sette, D. Cirioli / Sicurezza sul lavoro

28/09/2009 - La sicurezza dei lavoratori parte dai luoghi di lavoro. Il datore di lavoro deve provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni di legge e le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o a uscite di emergenza e le stesse uscite di emergenza siano sgombre, allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza. Azienda e luoghi di lavoro. Una cosa è l'azienda, un'altra i «luoghi di lavoro»: questi ultimi, in particolare, sono parte della prima. Il T.u. sulla sicurezza (il dlgs n. 81/2008 riformato dal dlgs n. 106/2009) definisce l'azienda come «il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato»; mentre intende, per luoghi di lavoro (a cui si applicano, in particolare, le disposizioni del Titolo II del T.u.), «i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro». Restano fuori da tale definizione (e, quindi, dall'applicazione delle disposizioni del Titolo II del Tu) i mezzi di trasporto; i cantieri temporanei o mobili; le industrie estrattive; i pescherecci; i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale. I requisiti di salute e di sicurezza. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV del T.u. Devono, inoltre, essere strutturati in considerazione, del caso, dei lavoratori disabili. Quest'ultimo obbligo, in particolare, vige per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili; non si applica invece ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, fermo restando che devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino ai predetti adempimenti, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. Obblighi del datore di lavoro. In via di principio, il T.u. sicurezza individua quale soggetto responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori il datore di lavoro, ossia il titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori che sono i primi beneficiari della tutela. Ciò vale, ovviamente, anche con riferimento ai luoghi di lavoro. Il datore di lavoro, infatti, è tenuto a provvedere affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai prescritti requisiti di legge (sopra citati); b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o a uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, salvo che e quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In questi casi il datore di lavoro deve provvedere ad assicurare idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo a emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di sicurezza. Ancora, è vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi: a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. Entro 30 giorni dalla data di notifica l'organo di vigilanza può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati. La notifica si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

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