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"Sanzioni, datori e dirigenti rischiano l'arresto"

fonte Italia Oggi sette / Sicurezza sul lavoro

28/09/2009 - Articolato il capitolo sanzioni. Per tutte le violazioni relativi ai luoghi di lavoro, le pene ricadono sul datore di lavoro e sul dirigente. In primo luogo, questi sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione relativa al divieto imposto di lavoro in ambienti sospetti di inquinamento (è vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori stessi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei). In secondo luogo, è prevista la pena dell'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione relative all'adibizione al lavoro in locali sotterranei o semisotterranei (divieto di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, salva la possibilità di destinare lavoratori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche; in tali casi il datore di lavoro deve comunque provvedere ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima) e per le violazioni (esclusivamente per il datore di lavoro) relative agli obblighi di dotare i luoghi di lavoro delle misure necessarie a renderli adatti e conformi alle prescrizioni del T.u. sicurezza (vie di circolazione, impianti ecc.). Ancora, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione relative alle notifiche all'organo di vigilanza della costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché degli ampliamenti e delle ristrutturazioni di quelli esistenti, che devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore. Infine, per la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro (si tratta, nello specifico, dei requisiti previsti all'allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6) è considerata una unica violazione punita con l'ammenda da 2.500 a 6.400. In questi casi, l'organo di vigilanza è tenuto a precisare comunque, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

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