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"Nel piano sicurezza solo i rischi da interferenze"

fonte il Sole 24 ore, G.Latour / Sicurezza sul lavoro

28/09/2009 - Il nuovo Testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008) rivede i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento (Psc). E fa finalmente chiarezza su una questione a lungo dibattuta: il Psc, il documento-guida per i cantieri dove sono presenti più imprese in contemporanea, dovrà ospitare solo i rischi da interferenza e non anche quelli relativi alle singole lavorazioni. La modifica, contenuta nel Dlgs 106/2009 e chiamata in questi giorni alla prima applicazione, lascia perplessi i costruttori. Per l’Ance, in questo modo, si colpiscono pesantemente gli standard di lavoro dei cantieri: i costi della sicurezza relativi al le singole lavorazioni, infatti, escono definitivamente dal Psc ed entrano nelle offerte delle imprese, diventando assoggettabili a ribasso e, quindi, perdendo qualcosa in qualità. Ma i coordinatori la pensano diversamente: la nuova norma non incide sulla sicurezza e, anzi, ha il pregio di sgomberare il campo da dubbi. Il piano di sicurezza e coordinamento è disciplinato dall’allegato XV del Testo unico. Secondo la nuova formulazione del decreto correttivo, il coordinatore per la progettazione (il soggetto che per legge deve redigere il documento) al momento della preparazione dei Psc deve disinteressarsi dai rischi propri delle singole attività di impresa per valutare soltanto quelli da interferenza. Sul punto la linea dell’Ance viene fissata da una nota: «Con questa formulazione il piano di sicurezza diventa uno strumento privo di quelle indicazioni operative atte a individuare, sin dalla fase di progettazione dell’opera, le misure da adottare per prevenire i rischi connessi alla realizzazione dell’opera, con il conseguente risultato di abbassare notevolmente i livelli di tutela dei lavoratori impegnati». Quindi l’uscita delle singole lavorazioni dal Psc pesa anzitutto sulla sicurezza del cantiere. Ma crea anche un secondo effetto. La modifica, infatti, incide sulla stima dei costi per la sicurezza: il coordinatore inserirà nel Psc soltanto i costi relativi alle interferenze e non quelli che riguardano il rischio specifico d’impresa. E visto che soltanto quelli inseriti nel Psc sono classificati al momento dell’offerta come costi per la sicurezza (non ribassabili), gli altri saranno inclusi in blocco nelle proposte delel singole imprese e saranno, per questo, assoggettabili a ribasso. Rispetto alla vecchia formulazione, comunque, la nuova normativa ha il pregio di fare chiarezza. Almeno così sostengono molti addetti ai lavori, soprattutto tra coordinatori. Lino Cerruti, coordinatore per la progettazione, spiega: «la formulazione del vecchio testo dava luogo ad ambiguità. Alcune Asl chiedevano che il Psc includesse tutto; altre che fossero valutati soltanto i rischi da interferenza tra le singole lavorazioni». In questo modo si fa piazza pulita da ogni possibile dubbio. E si eliminano interpretazioni divergenti, nella pratica piuttosto frequenti. Per questo, chiosa Cerruti, «il giudizio sulla modifica non può che essere positivo perché non abbassa gli standard di sicurezza e soprattutto fa ordine attribuendo ai coordinatori delle competenze finalmente molto precise»

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