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"Sicurezza, normativa contraddittoria"

fonte Italia Oggi / Sicurezza sul lavoro

16/10/2009 - Il d.lgs 106/2009 ha approvato alcune modifiche al nuovo Testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs 81/08), modifiacando parzialmente la normativa in materia e le sanzioni oggetto della stessa. Se da un lato vengono risolti parecchi dubbi interpretativi e applicativi, dall'altro, vengono introdotti nuovi elementi oggetto di incertezza. L'art. 28, così come modificato dal dlgs. 106/2009 , ad esempio, sancisce l'obbligo per il datore di lavoro, in caso di costituzione di una nuova impresa, di effettuare la valutazione dei rischi eleborando il relativo documento entro 90 giorni dalla dat ad'inizio della nuova attività. Analizzando le disposizioni, tuttavia, si evidenziano alcune contraddizioni normative. L'art. 28 disciplina dettagliatamente l'obbligo previsto dall'art. 17 co.1 Tu, il quale impone al datore di lavoro di procedere nella valutazione di tutti i rischi presenti nell'ambiente di lavoro e di redigere il relativo documento di valutazione dei rischi, una volta conclusosi il monitoraggio in azienda. peraltro, la definizione che il nuovo Testo unico fornisce di datore di lavoro è molto generica e delinea come tale il soggetto, titolare del reparto di lavoro con il lavoratore, che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva. Non viene fatta distinzione tra imprenditore e non, cossicchè sembra rendersi necessaria la valutazione dei rischi e la predisposizione del relativo documento sia per datori di lavoro classificati come impresa, sia per i datori di lavoro non imprenditori. Diversamente da quanto sopra, il nuovo art. 28 co. 3bis impone al datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento entro 90 giorni senza citare le categorie non imprenditoriali. come deve essere intesa, quindi, la portata normativa della disposizione? Si tratterebbe di una svista del legislatore o di una distinzione voluta? Si potrebbe affermare che le imprese abbiano l'obbligo di rispettare i termini citati, mentre, fermi restando gli obblighi di valutazione e redazione del documento, i «non imprenditori» non avrebbero dei termini precisi entro cui adempiere.

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