Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Lunedì, 20 Maggio 2024
News

"Edilizia, assunzione solo dopo 16 ore di formazione."

fonte Italia Oggi / Sicurezza sul lavoro

16/10/2009 - Com’è noto il dlgs 81/08 recante tutela dalla salutè e sicurezza del lavoro, ha introdotto con l'art. 37 l’obbligo, per i datori di lavoro di impartire una adeguata formazione in occasione della costituzione del rapporto di lavoro (ed anche in occasione dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro e di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi). La norma, in vigore dal i gennaio 2009, ha trovato piena attuazione nei recenti rinnovi dei Ccnl edili (Edili Industria, Edili Artigianì, Edili PMI, Edili cooperative) stabilendosi generalmente che ciascun lavoratore al primo ingrésso nel settore riceva, prima dell’assunzione in impresa, una formazione professionale e alla sicurezza di 16 ore presso le strutture formative all’uopo preposte. L’obiettivo è quello di impartire un «minimo etico» di formazione, prendendo conoscenza tra l’altro dei rischi specifici e dei sistemi di prevenzione del settore. Si pone ora la questione se a tale obbligo formativo preassuntivosono da assoggettarsi anche i soggetti utilizzati in stage o tirocini formativi. Da fonti autorevoli del settore, è possibile leggere a riguardo la seguente affermazione: «Lo stage o tirocinio non costituisce in nessun modo un rapporto di lavoro. Di conseguenza i contenuti dei Ccnl dell’edilizia (e tra questi le 16 ore) non si applicano a soggetti in tirocinio». In sostanza, si esclude che nei riguardi di tirocinanti e stagisti sia vigente l’obbligo della formazione pre assuntiva, cui però tali soggetti possono accedere facoltativamente per soddisfare i più generali obblighi di informazione ai lavoratori. Tale interpretazione non può essere condivisa, ritenendo, per le ragioni di seguito illustrate, che sussista il predetto obbligo anche per tali particolari soggetti. E pacifico che, ai sensi dell’art. 18 della Legge 197/96 (pacchetto Treu) ed ai sensi del successivo regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri del predetto art 18 sui tirocini formativi e di orientamento emanato con DM 142/98, lo svolgimento di uno stage o tirocinio formativo, non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro. Ma è di tutta evidenza che le necessità formative in materia di sicurezza sopra citate, non possano essere legate alla costituzione del rapporto dì lavoro, bensì alla evenienza della presenza in cantiere di un soggetto all’oscuro delle regole e dell’organizzazione di un cantiere. Va osservato a riguardo che, ad esempio, anche per un lavoratore in somministrazione al primo ingresso è resa obbligatoria la formazione preassuntiva, pur se tra somministrato ed utilizzatore non si instaura un rapporto di lavoro. La causa della obbligatorietà della citata formazione, va ricercata quindi non nella costituzione del rapporto di lavoro, ma evidentemente nella prima destinazione del lavoratore in cantiere. Bisogna allora interrogarsi se uno stagista o tirocinante può essere ritenuto «lavoratore» anche non essendosi costituito alcun rapporto di lavoro. A riguardo, l’art. 2 del dlgs 81/08 recita al primo comma che «Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decretò legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il sociolavoratore di cooperativa o di societa’, anche di fatto, che presta la sua attivita’ per conto delle societa’ e dell’ ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiarìo delle iniziative di tiròcini formativi e di orientamento-di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare mementi di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Appare incontrovertibile quindi che la legge equipara alla figura del lavoratore anche lo stagista e tirocinante. Il predetto principio si collega al già citato art. 37 secondo il quale «11 datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Tutto quanto sopra esposto, è fondato ritenere,’ anche in funzione della ratio ispiratrice della formazione preassuntiva, che anche per i predetti soggetti ‘sussista l’obbligo formativo in argomento, non essendo sostenibile, tra l’altro, l’esclusione dal medesimo obbligo proprio per quei soggetti che intraprendono ad un tirocinio perché evidentemente completamente ignari del lavoro nel settore edile e quindi a più elevato rischio. Che la.sussistenza quindi di un rapporto di lavoro, sia ritenuta questione discriminante tra obbligatorietà o meno, non appare ragionevolmente sostenibile.

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1024 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino