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"Trasporto rifiuti, nel formulario anche gli orari"

fonte redazione Ambiente&Sicurezza sul lavoro / Ambiente

06/11/2009 - La Corte di Cassazione con sentenza n. 21260/2009 si è dedicata al trasporto di rifiuti chiarendo sul formulario di accompagnamento e dei dati identificativi del carico trasportato.Secondo il decreto legislativo 22/1997 il produttore di rifiuti avviati allo smaltimento deve indicare, all’atto della partenza, nell’apposito formulario, la quantità degli stessi, e anche l’indicazione degli orari ai fini di una completa "tracciabilità" del trasporto. In base all’articolo 15 del D.Lgs. n. 22 del 1997 dispone che il formulario “deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore”. Sono sottoponibili a sanzione amministrativa tanto per chi effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario, tanto per chi indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. Quindi anche il produttore dei rifiuti, tenuto per legge alla produzione del formulario è responsabile Non vale quindi l’interpretazione dell’articolo10 del D.Lgs. 22/1997 secondo cui “la responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti sarebbe esclusa in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’art. 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero quando alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario”. Secondo la Corte infatti la norma attiene a un’ipotesi di responsabilità concernente il recupero o smaltimento dei rifiuti, diverse da quella relativa alla regolarità del trasporto, cui si riferiscono gli artt. 15 e 52.

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