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"Stress da lavoro? Non è mobbing"

fonte Il Sole 24 ore, P.Duri / Sicurezza sul lavoro

09/11/2009 -
Stress (da lavoro) e mobbing sono "separati" in casa (in azienda). È vero: il fenomeno è importante e sempre più frequente nei contesti aziendali, ma è sbagliato cadere nell'errore di una possibile equiparazione o sovrapposizione dei due fenomeni. Ogni incertezza può essere superata sulla base di alcune semplici riflessioni, rafforzate dalla circostanza che - a rigore – lo "stress lavoro correlato" rientra nella valutazione dei rischi, già secondo l'accordo-quadro 9 giugno 2008, mentre il mobbing è escluso. Ecco, in sintesi, le differenze più significative:
- il mobbing trova la sua fonte di tutela nell'articolo 2087 codice civile, in relazione al riguardo che la disposizione conferisce alla personalità morale del lavoratore; lo stress lavoro-correlato dispone invece di un apparato di tutela specifica e (soprattutto) prevenzione nel decreto 81/2008 e, in genere, nel contesto delle norme sulla sicurezza del lavoro, molto più dettagliatamente codificate e presidiate;
- i fenomeni nei quali si concretano le due fattispecie differiscono, innanzitutto, per la necessità di un comportamento fortemente riprovevole del datore di lavoro, al limite della persecuzione, al fine della configurabilità del mobbing; un simile atteggiamento non è certo qualificato dalla legge infortunistica come componente necessario della fattispecie ascrivibile alla tematica dello stress lavoro-correlato; - solo comportamenti attivi e dolosi del datore di lavoro o del diverso responsabile (collega, terzo) possono configurare la fattispecie del mobbing; lo stesso non può dirsi per il caso dello stress lavoro-correlato, dove, generalmente, è più verosimile prevalga l'inerzia o l'inadempimento colpevole;
- l'accertamento e la configurabilità del mobbing richiedono azioni aggressive, reiterate e continuate nel tempo; nel caso dello stress lavoro-correlato questo aspetto non è considerato elemento della fattispecie che, dunque, ne prescinde strutturalmente;
- le conseguenze risarcitorie per il responsabile delle azioni di mobbing sono ricondotte nell'area della comune responsabilità civile o anche penale, se del caso, non tanto attraverso la configurazione di un danno da mobbing, quanto attraverso l'applicazione delle ordinarie voci di danno, in presenza dei relativi presupposti; nel caso dello stress lavoro-correlato può riconoscersi l'insorgenza di una malattia professionale non tabellata. In relazione alle due fattispecie cambia - stress da lavoro e mobbing - la responsabilità dell'imprenditore: sebbene il corredo normativo di riferimento in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia ormai imperniato sui principi comunitari, non può comunque ritenersi "esiliato" il dettato del codice civile (articolo 2087), per il quale «L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Nel ricercare i fenomeni sui quali ha concretamente influito la norma dell' articolo 2087, dando la possibilità alla giurisprudenza di intervenire nonostante il vuoto normativa di norme specifiche, non c'è dubbio che gli esempi emblematici sono - ancora oggi – costituiti dalle molestie sessuali e, soprattutto, dal mobbing. L'articolo 28 del decreto sicurezza 81/2008 e il relativo correttivo 106/2009 (oggetto della valutazione del rischio), al comma 1 dispone che nel documento per la valutazione del rischio devono essere valutati tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori «compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro- correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004». L'accordo-quadro europeo è stato recepito il 9 giugno 2008 dalle parti sociali e, d'altro canto, le indicazioni necessarie alla relativa valutazione saranno emanate dalla commissione consultiva anche se la decorrenza dell'obbligo di valutazione è fissata al 1° agosto 2010. Lo stress è «una condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali - è la definizione del punto 3 dell'accordo -, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all'altezza delle aspettative». In particolare, laddove i fattori determinanti dello "stress" possano qualificarsi come interni all'ambiente di lavoro e, conseguentemente, causalmente connessi a questo ambiente o, in senso più generale, ascrivibili alla sfera di azione e/o influenza deterministica del datore di lavoro (organizzazione del lavoro, ambiente di lavoro, difetti di comunicazione interna, contenuto del corredo mansionatorio, eccetera), il fenomeno deve essere riguardato in una precisa visuale, comportando, all' evidenza, quanto meno un principio di responsabilità a carico del datore stesso, da qualificare e specificare nelle dovute modalità.

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