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"Rifiuti, i porti non pagano la TARSU"

fonte redazione Ambiente&Sicurezza sul lavoro / Ambiente

20/11/2009 - La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23583/2009 chiarisce sulla competenza per le attività di gestione dei rifiuti nei porti, e sui relativi aspetti fiscali collegati. Dopo un esame del quadro normativo di settore emerge, secondo la Corte, che l’Autorità portuale è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Quindi tale servizio sfugge alla competenza dei Comuni, che non possono pretendere più il pagamento della tassazione locale (Tarsu). Il servizio svolto dall’Autorità portuale consiste, come si legge nel D.Lgs. n. 507 del 1993, nella "Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica", quindi una vera e propria attività di gestione dei rifiuti, a fronte della quale non si riscontrano residui compiti dei Comuni che giustifichino un’eventuale tassazione. Anche il fatto che il Comune abbia svolto di fatto il servizio di raccolta dei rifiuti mediante appalto ad un'impresa privata non giustifica un’eventuale riscossione, visto che la legge stessa non attribuisce la relativa competenza funzionale. Si ribalta con questa sentenza l’orientamento della precedente giurisprudenza, la quale sosteneva che qualsiasi concessionario di area portuale che occupi o detenga un'area scoperta produttrice (per presunzione di legge) di rifiuti solidi urbani, è tenuto al pagamento della tassa per il solo fatto della detenzione od occupazione, indipendentemente dall’individuazione dell'effettivo produttore del rifiuto.

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