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"Corsi di formazione senza indugi"

fonte Italia Oggi sette, D. Cirioli / Sicurezza sul lavoro

23/11/2009 - Professionisti in campo per la formazione dei lavoratori. In attesa che la Conferenza stato-regioni definisca contenuti minimi, durata e modalità di formazione dei lavoratori, i relativi corsi possono essere tenuti da un qualsiasi professionista incaricato dal datore di lavoro a condizione che abbia le caratteristiche descritte dal dm 16 gennaio 1997. A precisarlo è il ministero del lavoro (Faq sul sito web). Formazione e informazione. Gli obblighi dell’informazione e della formazione non nuovi per la disciplina sulla sicurezza del lavoro si rivolgono espressamente ai «lavoratori» (articoli 36 e 37 del dlgs n. 81/2008 modificato dal dlgs n. 106/2009, il T.u. sicurezza). Dunque, il datore di lavoro è tenuto a osservarli nei confronti della persona che, indipendentemente dal tipo di contratto, svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. A tale figura sono equiparati il socio lavoratore di coop; l’associato in partecipazione; i tirocinanti; gli allievi di istituti di istruzione ed universitari e/o i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature con videoterminali; i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; i lavoratori socialmente utili. Per espressa previsione del T.u, anche i lavoranti a domicilio e i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati. La formazione dei lavoratori deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, se presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Le competenze acquisite vanno registrate nel libretto formativo del cittadino, se concretamente dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di ispezione tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di vigilanza. Il principio di «chiarezza». Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi di informazione e formazione è necessario che gli stessi producano l’effetto di arricchire le conoscenze dei lavoratori. Il T.u. prescrive che il contenuto dell’informazione e della formazione devono essere facilmente comprensibili per i lavoratori e devono consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Complicazioni possono presentarsi nel caso di lavoratori stranieri. Il T.u. prescrive che ove informazione e formazione riguardino lavoratori immigrati, esse devono avvenire previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo e informativo. Il contenuto. Quanto agli aspetti pratici della formazione, il Tu: stabilisce (art. 37, comma 2) che «la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo». Relativamente a tale disposizione, e in attesa delle definizioni da parte della Conferenza, è stato chiesto al ministero del lavoro: quale validità hanno i corsi già effettuati dai lavoratori; se la docenza dei corsi di aggiornamento può essere affidata a un libero professionista; di quali requisiti deve essere in possesso il professionista affinché la formazione possa risultare valida. Professionisti in campo. Il ministero del lavoro ha risposto che, in attesa delle predette definizioni da parte della Conferenza stato-regioni, la formazione effettuata dai lavoratori conserva la sua validità e va considerata alla stregua dei principi «generali» (formazione «sufficiente ed adeguata»). Inoltre, ove si voglia identificare un parametro orientativo per il datore di lavoro (sempre nella fase di attesa dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni) qualora questi intenda aggiornare e/o integrare la formazione dei propri lavoratori,:il ministero ritiene ragionevole utilizzare le disposizioni di cui al dm 16 gennaio1997 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27/1997). Tale decreto ministeriale, tra l’altro, identifica unicamente aspetti contenutistici dei corsi, con la conseguenza che essi possono essere tenuti da un qualsiasi professionista, a condizione che il corso abbia le caratteristiche descritte dal decreto ministeriale citato. Resta inteso, ha precisato infine il ministero, che il datore di lavoro rimane in ogni caso tenuto a fornire prova che la formazione effettuata sia stata realizzata non solo in maniera coerente con la previsioni di legge, ma anche in maniera reale ed efficace.

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