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"Cantieri, le responsabilità del subappaltatore"

fonte redazione Ambiente&Sicurezza sul lavoro / Sicurezza sul lavoro

23/11/2009 - Con la sentenza n. 42447 del 5 novembre scorso la Cassazione conferma la responsabilità per la sicurezza degli operai, in capo al subappaltatore anche se in cantiere è presente l’appaltatore e un rappresentante del committente. Nel caso di specie un operaio era precipitato da un parapetto: il subappaltatore era stato condannato per omissione del controllo della stabilità e sicurezza del ponteggio: era stata infatti riconosciuta in capo al subappaltatore la qualità di datore di lavoro e la conseguente posizione di garanzia nei confronti dell’infortunato. Afferma la Corte che la nomina da parte del committente (appaltatore) di un responsabile, non esonera il subappaltatore, datore di lavoro, dal controllare l'adozione delle misure di sicurezza. Qualora siano presenti più imprese operanti nelle stesso cantiere si conferma che “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali". Il subappaltatore, quindi, non perde la sua posizione di garanzia, anche se nel cantiere ove si trovi a lavorare siano operanti altri soggetti quali l'appaltatore ed un rappresentante del committente.

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