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"Decreto Ronchi: proroghe per rifiuti, acque, energia"

fonte redazione Ambiente&Sicurezza sul lavoro / Ambiente

26/11/2009 - Il decreto legge Ronchi è stato convertito in legge (L.166/2009) e pubblicato nella gazzetta del 24 novembre. Il decreto prevedeva disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee: la legge di conversione ha sostanzialmente modificato l’impostazione originaria del decreto, aumentandone il numero di articoli (da 20 a 30) ed introducendo importanti disposizioni in materia di acque, rifiuti ed emissioni. Cominciamo l’analisi dei singoli provvedimenti con le nuove scadenze che riguardano, rifiuti, acque ed energia, per le quali l’articolo 15 della legge dispone nuove proroghe. - proroga dei termini dell'applicazione del sistema tariffario ai rifiuti assimilati: la scadenza slitta dal 13 agosto 2009 al 13 aprile 2010 (art. 15, comma 2-bis, che modifica l'art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs n. 152/2006) - proroga dell'entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (Pci) > 13.000 kJ/kg: il nuovo termine è il 31 dicembre 2010 (art. comma 2-ter, che modifica l'art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs n. 36/2003) - proroga del termine entro il quale le Autorità d'Ambito devono individuare gli importi da restituire agli utenti del servizio idrico per i canoni non dovuti, perché il relativo impianto non esiste o non è in esercizio: devono decorrere 210 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 208/2008, n.13/2009 del 28 febbraio 2009. - restituzione anche in forma rateizzata, della quota del canone di depurazione non dovuto, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009 (art. 15 comma 2-quater che modifica l'art. 8-sexies, comma 2, del DL n. 208/2008, n. 208) - promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili dall’anno 2012 e non più dal 2011 (inserimento del comma 2-bis all'art. 27 della legge "sviluppo" 23 luglio 2009, n. 99).

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