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"Uno stop obbligato all’attività d’impresa per i rischi alla salute "

fonte Il sole 24 ore, Alfredo Casotti - Maria Rosa Gheido / Sicurezza sul lavoro

21/12/2009 - Tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono il primo obiettivo del provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa. Tant’è che si può persino rinviare il «blocco» quando dal provvedimento deriva un rischio ancora maggiore per i lavoratori. La sospensione rientra anche fra le misure di contrasto all’impiego di lavoratori in nero. Il provvedimento spetta agli organi di vigilanza del ministero del Lavoro, ma le segnalazioni possono arrivare dalle amministrazioni pubbliche secondo le proprie competenze, nonché dagli organi di vigilanza delle Asl per l’accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Il ministero del Welfare torna, con la circolare n. 33 del io novembre, su alcuni aspetti della normativa sulla sicurezza sottolineando la discrezionalità del provvedimento, la cui competenza è passata dal singolo ispettore all’ufficio; la Direzione provinciale del Lavoro nel cui contesto opera. L’ispettore che ha rilevato l’infrazione. il provvedimento deve essere adottato quando gli organi di vigilanza riscontrano: - impiego di personale che non risulta dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20%del totale sul luogo di lavoro; - gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Il provvedimento non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa: l’a circolare n. 33/2009 precisa che a questo fine si tiene conto di qualsiasi prestatore d’opera, anche autonomo, che operi nell’impresa (collaboratori familiari, soci lavoratori, associati, eccetera) In ogni caso, pur non sospendendo l’attività dell’impresa, l’ispettore provvederà ad allontanare dal luogo di lavoro il lavoratore “in nero” che potrà tornare solo dopo l’avvenuta regolarizzazione. Il computo dei lavoratori “in nero” si effettua tenendo conto dì tutti i lavoratori presenti al momento dell’accesso, e si considerano irregolari, come precisa il ministèro del Lavoro, quelli impiegati senza la preventiva comunicazione al centro per l’impiego o ad altro ente. Quando la sospensione è motivata dall’impiego di lavoratori irregolari, gli effetti possono essere fatti decorrere dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi. Ciò consente all’imprenditore di procedere alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, in modo da poter revocare il provvedimento ancor prima che produca effetti. Per la revoca è, infatti, necessario: -procedere alla regolarizzazione del/dei lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria; - ripristinare condizioni di lavoro regolari in caso di sospensione per gravi e reiterate violazioni prevenzionistiche. pagare una sanzione accessoria di 1.500 euro se il provvedimento è dovuto all’impiego di lavoratori “in nero”, 2.500 euro se determinato da gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza. ‘L’articolo 14 del provvedimento ravvisa la reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Contro il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso alla Direzione regionale del Lavoro entro 30 giorni, quando l’atto è stato emesso dall’organo del ministero del lavoro, dalla giunta regionale quando l’atto è emesso dall’organo della AsL. Il pronunciamento sul ricorso avviene entro 15 giorni e vale il silenzio assenso. Decorso questo termine il provvedimento perde efficacia. Il datore di lavoro che non rispetta i provvedimenti di sospensione è punito: con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400euro nelle ipotesi di lavoro irregolare; con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro. L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture per l’adozione del provvedimento interdettivo alla contrattazione con la Pa e alla partecipazione a gare pubbliche, di durata pari alla sospensione o maggiore a seconda della gravità del comportamento sanzionato.

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