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"Edili, sconto alle imprese sicure "

fonte Italia Oggi, Daniele Cirioli / Edilizia

23/12/2009 - Le aziende edili dovranno presentare apposita autocertificazione sull'assenza di condanne passate in giudicato per fruire della riduzione dei premi assicurativi nella misura dell'11,50%. Lo sconto opera solo per il 2009 e andrà applicato in sede di autoliquidazione 2009/2010 in scadenza al 16 febbraio 2010, termine entro cui va presentata pure predetta autocertificazione. Se non ancora presentata per altre agevolazioni, inoltre, le aziende dovranno altrsì presentare alla direzione provinciale del lavoro competente, l'autocerificazione sull'inesistenza di cause ostative al rilascio del durc ento lo stesso termine del 16 febbraio. A precisarlo è l'Inail nella nota protocollo n.10792/2009. Benefici all'azienda. La riduzione contributiva è stata introdotta dalla legge n.341/1995, limitatamente al settore edile. Originariamente fissato nella misura del 9,50% , l'incentivo è stato più volte prorogato e dal 1997 è stato elevato all'11,5%. La legge n.247/2007 ha reso l'agevolazione strutturale tuttavia subordinandone l'operatività a una verifica annuale da parte del governo, da farsi entro il 31 maggio, circa gli effetti determinanti dalle disposizioni in materia di minimale imponibile contributive del settore edile. Una verifica finalizzata a valutare le possibiltà che, con decreto del ministero del lavoro da emanarsi di concerto con il ministero dell'economia entro il 31 luglio dello stesso anno, possa essere confermata oppure rideterminata per l'anno di riferimento da speciale riduzione contributiva. Il 20 luglio è stato predisposto il decreto di conferma dello sconto per l'anno 2009, sempre in misura dell'11,50, da parte del ministero dell'economia. A chi e quando. L'Inail precisa che lo sconto non cumulabile con altri benefici riguarda i datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale. Si applica soltanto agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonchè ai soci delle cooperative di produzione e lavoro. La misura della riduzione è dell' 11,5% applicabile solo per l'anno 2009 ed esclusivamente sul premio infortuni e silicosi. I requisiti. Ai sensi del decreto Bersani l'agevolazione non si applica ai datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. I datori di lavoro devono presentare apposita autocertificazione. Quindi, per fruire del beneficio contributivo i datori di lavoro devono: essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva nei confronti dell' Inail, dell'Inps e delle casse edili; applicare la parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendal; autocertificarne l'inesistenza di provedimenti defintivi in ordine alla commissione delle violazioni in materi di tutela delle condizioni di lavoro. Gli adempimenti per i datori di lavoro. I datori di lavoro, spiega l'Inail devono presentare: entro il termine dell'autoliquidazione (16 febbraio 2010), alla sede Inail competente, il modello di autocertificazione per l'assenza di condanne passate in giudicato; nel caso in cui la richiesta sia effettuata per la prima volta, devono presentare alla direzione provinciale del lavoro competente il modulo di autocertificazione circa l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazione in materia di tutela delle condizioni di lavoro. Il modulo è disponibile sul sito del ministero del lavoro. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già fruito in passato dell'agevolazione e abbia già presentato il modulo del dpl, questo modulo non dovrà essere presentato.

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