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"Edilizia, stabilizzata la mini-iva"

fonte Italia Oggi, Franco Ricci / Edilizia

07/01/2010 - Stabilizzata l’agevolazione Iva per le manutenzioniordinarie e straordinarie degli edifici abitativi: la finanziaria 2010 (art. 2, comma 1, legge n. 191 del 23/12/2009) ha esteso l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% anche agli anni “successivi”. L’entrata a regime dell’agevolazione, istituita nell’Ue come misura temporanea per favorire l’occupazione, è stata consentita dalla direttiva del consiglio Ue 2009/47/CE del 5 maggio 2009. Rivediamo in sintesi gli aspetti principali della disciplina, dettata dall’art. 7, comma, lett. b) della legge n. 488/99 e dal dm 29/12/99. Oggetto dell’agevolazione. L’aliquota ridotta si applica alle -prestazioni aventi ad oggetto gli interventi di recupero di cm all’art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge n. 457/78,,realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Poiché però gli interventi di cui alle lettere e) e ) (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione) sono agevolati da altre disposizioni di più della tab. A, parte terza, allegata al dpr n. 633/72, l’agevolazione della legge 488 riguarda in sostanza gli interventi di cui alle lett. a) e b), ossia le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Questa agevolazione si applica tuttavia soltanto agli interventi eseguiti sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, locuzione che, secondo i chiarimenti dell’amministrazione designa: le singole unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie da A1 ad A11, esclusa la A10, indipendentemente dall’utilizzo di fatto; gli edifici di edilizia residenziale pubblica, adibiti a dimora di soggetti privati; gli edifici destinati a residenza stabile di collettività, i quali orfanotrofi, brefotrofi, ospizi, conventi; le parti comuni di fabbricati destinati prevalentemente ad abitazione privata, intendendo tali gli edifici la cui superficie totale dei piani fuori terra è destinata per oltre il 50% ad uso abitativo privato; le pertinenze immobiliari delle unità abitative anche se ubicate in edifici prevalentemente ad usi diversi. Non sono dunque agevolate le manutenzioni eseguite su unità immobiliari non abitative (negozi, uffici, ecc.), anche se situate in edifici a prevalente destinazione abitativa. Operazioni agevolate. L’ aliquota del 10% si applica alle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, per cui devono ritenersi escluse dal beneficio le operazioni consistenti in eccesso di beni.dovrebbe valere anche nell’ipotesi in cui la prestazione sia un’operazione accessoria alla vendita, ad esempio nel caso di fornitura con posa in opera di un bene. Tale. questione è tuttora controversa. La circolare n. 71 del,7/412000, infatti, ammette la fatturazione con aliquota agevolata anche quando l’intervento di recupero si realizza mediante cessione con posa in opera di un bene, a prescindere dall’incidenza della mano d’opera rispetto al valore del bene (fermi restando i limiti di cui appresso per i beni significativi): Successivamente, però, nel paragrafo 9 della circolare n. 36 del 31/5/2007 l'agenzia delle entrate ha ricordato che l’aliquota agevolata di cui alla legge 488/99 si applica soltanto alle prestazioni di servizi, mentre le cessioni di beni sono sottoposte all’aliquota ridotta «solo se la relativa fornitura è posta.in essere nell’ambito del conìtratto d’appalto». Nella,citata circolare 71 è stato inoltre chiarito che l’aliquota agevolata non è applicabile nei rapporti di subappalto, ma soltanto nei confronti del .committente principale, né alle prestazioni di natura professiona1e Rientrano nell’agevolazione anche le piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi impianti tecnologici, nonché le prestazioni di manutenzione obbligatorie previste per ascensori e impianti di riscaldamento, consistenti in visite periodiche e nel ripristino della funzionalità, mentre sono da ritenere escluse quelle prestazioni di servizi che non possono inquadrarsi tra gli interventi edilizi come definiti dalla legge, come la pulizia delle scale o delle altre parti comuni degli edifici condominiali. Impiego di beni significati. In via di principio, se l’intervento edilizio prevede l’impiego di materiali, l’intero corrispettivo del servizio, unitariamente considerato quale prestazione, è agevolato. E tuttavia prevista una limitazione relativamente ai seguenti. beni, c.d. significativi, elencati nel dm 29/12/99 ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza. Il valore dei beni significativi è infatti agevolato fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei beni stessi. Il valore di tali beni è dunque agevolabile nella misura in cui trova capienza nel corrispettivo riferibile alla mano d’opera ed alla fornitura di materiali diversi dai beni significativi; in pratica, se il valore del bene significativo, non supera il 50% del valore complessivo dell’intervento, l’intero corrispettivo è agevolato. In relazione alla limitazione in esame, l’amministrazione ha precisato che è necessario specificare nella fattura sia il corrispettivo complessivo dell’operazione sia il valore dei beni significativi, anche nel caso in cui tale valore non supera il 50% del valore dell’intervento. In via di principio, in assenza di disposizioni specifiche, le parti possono stabilire liberamente il valore dei beni significativi; è però evidente che l’attribuzione di un valore irrisorio ocomunque incongruo (per esempio, più basso del costo d’acquisto sostenuto dal prestatore), al fine di incrementare la base imponibile agevolabile, sarebbe contestata dall’amministrazione.

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