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"Amianto: nuova direttiva europea sulla sicurezza"

fonte redazione Ambiente & Sicurezza sul lavoro / Normativa

17/12/2009 - Il Parlamento ed il Consiglio dell’Unione europea hanno emanato la direttiva 2009/148/CE, (pubblicata in G.U.C.E. lo scorso 16 dicembre) ), sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l’esposizione all’amianto durante il lavoro.L’atto modifica la direttiva 83/477/CE e, già negli atti introduttivi, fa luce sulle ragioni del provvedimento, occasionato dalla necessità di predisporre misure specifiche armonizzate per la tutela dei lavoratori adeguandole al progresso scientifico.In particolare, si fa riferimento alla crocidolite considerata come una varietà di amianto particolarmente pericolosa; quanto ai sistemi di misurazione, la microscopia ottica, pur non consentendo il conteggio delle fibre più sottili nocive alla salute, risulta ancora il metodo di misurazione più usato. La direttiva auspica l’adattamento del sistema di notifica (articolo 4) delle attività alle nuove situazioni di lavoro, e ritiene necessario definire la metodologia di prelievo dei campioni (articolo 18) per la misurazione del tenore di amianto nell’aria, nonché il metodo di conteggio delle fibre.La direttiva riporta le diverse varietà di amianto (articolo 1) e chiarisce sulle attività rischiose (articolo 3) e sulle possibili forme di esposizione alle polveri.Fra le prescrizioni, da segnalare il divieto dell’uso dell’amianto in applicazione a spruzzo, nonché per le attività che implicano l’incorporazione di materiali isolanti o insonorizzanti a bassa densità (inferiore a 1 g/cm 3) che contengono amianto (articolo 5).Inoltre, per tutte le attività riconosciute all’articolo 3, l’esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto deve essere ridotta al minimo e in ogni caso al di sotto del valore limite fissato nell’articolo 8 (concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,1 fibre per cm 3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore). In caso di superamento del limite fissato all’articolo 8, i lavori possono proseguire solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati (articolo 10).Ulteriori indicazioni riguardano i temi della formazione (articolo 14), informazione (articolo 17) dei lavoratori e dell’igiene dei locali (articolo 16).Il provvedimento si sofferma anche sui contenuti del piano di lavori di demolizione o rimozione da predisporre prima dell’inizio dei lavori (articolo 13) e sul registro dei lavoratori che svolgono attività pericolose individuate nell’articolo 3.Prevista l’attivazione, da parte degli Stati Membri, di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale e la predisposizione di un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma.Negli allegati vengono fornite, in particolare, raccomandazioni pratiche per l’accertamento clinico dei lavoratori (Allegato I) ed i termini di recepimento nel diritto nazionale (Allegato II parte B).

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