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"Ispezioni la pace è d'obbligo"

fonte Italia Oggi, Daniele Cirioli / Sicurezza sul lavoro

28/12/2009 - Accesso ispettivo inevitabile sulle richieste d’intervento caratterizzate dalla denuncia di irregolarità signicativamente gravi e incisive con rilevanza penale. In queste ipotesi è, preclusa la via del tentativo cli conciliazione monocratica preventiva, strada che va percorsa invece per ogni altra richiesta d’intervento degli ispettori del lavoro. Lo stabilisce, tra l’altro, il ministero del lavoro con circolare n. 36/09 con cui ride finisce l’intera disciplina operativa dell’istituto della conciliazione monocratica introdotto dal dlgs n. 124/04. Obiettivo riduzione delle ispezioni e del conseguente contenzioso. La conciliazione monocratica. La conciliazione monocratica è disciplinata dall’art. 11 dlgs n. 124104 (il provvedimento di riforma dellè ispezioni in attuazione della legge Biagi, la n. 30/03). Operativa dal 27 maggio 2004, rappresenta una procedura finalizzata a una più celere soluzione delle controversie attinenti a diritti patrimoniali del lavoratore; interviene prima che la controversia acquisisca il proprio status giuridico. Uno strumento che mira a ridurre il contenzioso i cui ricorsi e le vertenze su crediti retributivi costituiscono la maggior parte delle cause giudiziarie. L’ambito applicativo della conciliazione monocratica comprende non soltanto le contese nelle quali il lavoratore è titolare di un contratto di lavoro subordinato, ma anche quelle in cui rappresenta la controparte di rapporti di lavoro autonomo. Può essere attivata anche nelle ipotesi di lavoro a progetto, oppure di co.co.co. nei casi stabiliti dal dlgs n. 276/03 (riforma del lavoro). La conciliazione non è possibile nei rapporti che abbiano ottenuto la certificazione.I due pèrcorsi. La conciliazione monocratica può svilupparsi attraverso due percorsi: preventivo o contestuale. Ai fini della praticabilità è importante che non si evidenzino indizi di violazioni penalmente rilevanti, poiché in tali casi diventa obbligatorio per gli ispéttori procedere ad accertamento vèro e proprio. La preventiva può intervenire a fronte di una richiesta di intervento ispettivo da parte del lavoratore o sindacato cui il lavoratore aderisce; in queste ipotesi, il funzionario della Dpl (Direzione provinciale del lavoro) ha facoltà di convocare gli interessati per il tentativo di conciliazione. La con- testuale invece può intervenire nel corso dèll’espletamento di un accesso ispettivo; l’ispettore, cioè, può raccogliere il consenso delle parti ed effettuare il tentativo di conciliazione. In entrambe le ipotesi (preventivo e contestuale), se il tentativo di conciliazione fallisce per gli ispettori non c’è altra soluzione che quella di procedere nell’accertamento ispettivo vero e proprio. La rilevanza penale bidi-font-weight: esclude la conciliazione. Rivolgendosi agli ispettori la circolare spiega, prima di tutto, che «la sèmplice presentazione agli uffici della d’intervento non costituisce un’istanza in senso tecnico, «riconducibile all’articolo 2, comma 1, della legge n. 241/1990»e pertanto «non comporta per l’amministrazione l’obbligo di. dare necessariamente corso alla verifica ispettiva». In tal senso, precisa il ministero, le DpI potranno prendere in considerazione solo le richieste d’intervento che non appaiano: palesemente pretestuose; oggettivamente inattendibili; prive di ogni fondamento. Per ogni altra richiesta, il tentativo di conciliazione va a costituire la via assolutamente privilegiata di definizione della vicenda segnalata, alla quale potrà seguire un intervento ispettivo solo laddove il tentativo di conciliazione non sia andato a buon fine. Viceversa, il ministero ritiene necessario procedere direttamente all’accesso ispettivo limitatamente alle richieste d’intervento caratterizzate dalla denuncia di irregolarità significativamente gravi e incisive, vale a dire quelle che: rivestano diretta ed esclusiva rilevanza. penale; interessino altri lavoratori oltre al denunciarne; riguardino fenomeni di elusone particolarmente diffusi sul territorio di riferimento; abbiano ad oggetto esclusivamente profili di natura contributiva, previdenziale e assicurativa. Quanto alla prima tipologia, poi, il ministero chiarisce che il tentativo di conciliazione monocratica deve essere escluso solo laddove la richieste d’intervento riguardi direttamente fattispecie che integrino gli estremi di un reato (per esempio, adibizione di lavoratrici madri a lavoro notturno, oppure impiego di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno o ancora di mìnori illegalmente immessi al lavoro). Invece,il ministero ritiene corretto il ricorse allo strumento conciliativo nei diversi casi in cui la fattispecie rappresentata potrebbe avere solo eventualmente implicazioni sul piano penale (per esempio lavoro -nero in relazione alla omessa sorveglianza sanitaria). Con riferimento alla seconda ipotesi (richieste di intervento che interessano altri lavoratori oltre al denunciante), il ministero spiega che dovrà essere privilegiato il ricorso alla conciliazione monocratica quando tale coinvolgimento sia solo eventuale o ipotetico. Viceversa sarà preferibile l’accesso ispettivo la dove le irregolarità denunciate coinvolgano inequivocabilmente altri lavoratori e abbiano ad oggetto fenomeni di rilevante impatto sociale. Se, però, i lavoratori coinvolti sono tutti identificabili nominativamente si potrà procedere ad appositi tentativi di conciliazione monocratica attivati d’ufficio anche per i lavoratori indicati dall’unico denunciante. Durante un’ispezione è possibile spacerun: attivare un tentativo di conciliazione monocratica contestuale qualora emergano «elementi per una soluzione conciliativa della controversia», dandone immediata notizia al direttore della Dpi, mediante apposita relazione.La circolare n.36/09 evidenzia che, anche in relazione alla conciliazione contestuale, valgono i medesimi presupposti ai fini sia della sua attivazione che degli esiti legati al raggiungimento o meno dell’accordo. A tanto aggiunge che il personale ìspettivo è tenuto ad. acquisire «il consenso delle le parti» con apposita veirbalizzazione che può essere anche successiva al verbale di primo accesso ispettivo. Tale consenso potrà essere reso separatamente,, per iscritto, a mezzo lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata, facendo espresso riferimento al verbale cli primo accesso ispettivo. Infine,il ministero evidenzia che tale percorso di conciliazione possa trovare utile applicazione nel caso in cui l’azienda occupi un solo lavoratore (qualsiasi prestatore di lavoro, anche autonomo, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata) à meno che, in relazione agli elementi di prova acquisiti in occasione del primo accesso ispettivo ed alla loro capacità di «tenuta» in un eventuale contenzioso amministrativo o giudiziario, lo stesso non possa considerarsi "in nero"

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