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"Niente sconti in edilizia se il part-time supera il 3% "

fonte Italia Oggi, Gigi Leonardi / Edilizia

14/01/2010 - La stipula di contratti a tempo parziale nel settore edile in violazione del limite percentuale del 3%, costituisce inosservanza delle disposizioni contrattuali di settore e, dunque, determina la non spettanza di benefici contributivi con riferimento a ciascun rapporto di lavoro a tempo parziale stipulato in violazione del limite predetto. Lo precisa l'Inps nella circolare. Il contratto collettivo. Il contratto degli addetti all' edilizia prevede che l'impresa non possa assumere operai a tempo parziale per una percentuale al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, percentuale che comprende anche i dipendenti con contratto part-time, purchè a tempo indeterminato. Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa. Oneri contributivi. Istituto caratteristico in materia di trattamento previdenziale per i lavoratori del settore edile è quello della contribuzione virtuale, che trova applicazione ove non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati. Considerato che, fra le predette esclusioni, non compare il caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, l'Inps ritiene, un accordo col ministero del lavoro, che l'istituto della contribuzione virtuale debba essere applicato anche part-time in edilizia nel caso in cui la stipula di tale tipoogia di rapporto si avvenuta in violazione del limite contrattualmente in violazione del limite contrattualmente stabilito. Pertanto, per ogni rapporto stipulato in violazione di tale limite, la carenza di leggittimazione contrattulale alla stipula comporta l'applicazione della contribuzione virtuale, come se il rapporto non fosse a tempo parziale. Adempimenti ispettivi. Da quanto sopra, conclude la circolare, ne consegue che, in sede di accertamento ispettivo, occorre verificare il numero di contratti a tempo parziali stipulati nella singola impresa dopo l'entrata in vigore della disposizione contrattuale in esame e verificare che ecceda entro i limiti. Pertanto, qualora il personale ispettivo, all'esito dell'accertamento, rilevi un superamento della citata percentuale dei lavoratori assunti con contratto part-time rispetto al totale dei lavoratori occupati a tempo inderteminato, debba procedere al recupero dei benefici contributivi eventualmente fruiti con riferimenti ai lavoratori che superano detto limite percentuale, con effetto dal periodo di paga successivo alla data del citato superamento. Ciò in ottemperanza alle indicazioni della circolare del ministero del lavoro n.34/2008 nella parte in cui afferma che, sotto il profilo procedimentale, la verifica da parte del personale ispettivo dal mancato rispetto dalla parte economica o normativa del contratto comporterà "l'eventuale recupero da parte degli istituti previdenziali delle somme non versate a titolo di agevolazioni fruite a far data dal momento in cui il datore di lavoro non ha osservato le condizioni di leggi".

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