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"AMBIENTE: Rifiuti tracciabili online contro il traffico illecito "

fonte Il Sole 24 ore, Paolo Pipere / Ambiente

14/01/2010 - Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel Supplemento ordinario del 13 gennaio 2010, del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 nasce il SISTRI. Il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ha come obiettivo, per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la sostituzione graduale dell'attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD ("Modello Unico di Dichiarazione" ambientale), con un innovativo procedimento basato su tecnologie informatiche. Tale sistema rivoluzionario permette l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania, semplificando le procedure e gli adempimenti e riducendo i costi sostenuti dalle imprese con indubbie garanzie in termini di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità. Per quanto riguarda i soggetti coinvolti, l'articolo 1 del Decreto ministeriale individua: - le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3; - le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI. Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti; - i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania; - i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; - i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; - le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali; - parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto; - le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti. Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti; - gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi; - le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006; - le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006. Il decreto prevede una diversa tempistica per quanto riguarda l'entrata in funzione e l'operatività del sistema (art 1) ed i termini per l'iscrizione (art 3). In particolare per quanto riguarda l'operatività è previsto un graduale coinvolgimento dei soggetti in base alla tipologia di rifiuti gestiti o trattati. 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto come disposto dall'articolo 12 comma 4 il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.) per il primo gruppo di soggetti. Fanno parte del primo gruppo: • i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti; • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti; • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; • le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali; • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti; • i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania; • i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del Decreto (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale). Il secondo gruppo di soggetti dovrà conformarsi alle nuove regole a decorrere dal 210 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto. Fanno parte del secondo gruppo: • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, che hanno fino a cinquanta dipendenti; • i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n.152/2006, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti. Viene, inoltre, lasciata ad un terzo gruppo di soggetti la facoltà di aderire su base volontaria al SISTRI a partire dal 210mo giorno dalla data di pubblicazione del Decreto. Fanno parte di questo gruppo: • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184,comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006 che non hanno più di dieci dipendenti; • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006; • gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi; • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006. Il primo gruppo di utenti aderisce al SISTRI iscrivendosi allo stesso entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto. Il secondo gruppo di utenti aderisce al SISTRI dal 30mo giorno al 75mo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto. Il terzo gruppo di utenti, per i quali l'adesione al SISTRI è facoltativa, può aderire a decorrere dal 210mo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto. Per quanto riguarda la procedura da seguire, l'operatore deve iscriversi al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una delle seguenti modalità. Direttamente - l'utente deve collegarsi alla sezione del Portale SISTRI (www.sistri.it) dedicata alla fase di iscrizione al sistema ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione seguendo le istruzioni riportate nella procedura di iscrizione online. Il Portale sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. Perchè la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà inserire in una unica sessione la totalità delle informazioni relative all'azienda; - l'utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al seguente numero: 800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. Perchè la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà comunicare in un unico fax la totalità delle informazioni relative all'azienda; - l'utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione telefonando al seguente numero verde: 800 00 38 36. Il call center sarà attivo nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 06.00 alle 22.00, sino alla scadenza del termine previsto per l'iscrizione; successivamente, il call center sarà attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Indirettamente: - tramite la Sezione Regionale dell'Albo nazionale dei Gestori Ambientali territorialmente competente (nel caso di trasportatori); - tramite le associazioni imprenditoriali territoriali o le loro società di servizi. L'articolo 7 del decreto, infatti, prevede la possibilità, previa iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 3, di adempiere agli obblighi di cui al decreto tramite delega alle organizzazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o società di servizi di loro diretta emanazione. In tale ipotesi le organizzazioni imprenditoriali, o le loro società di servizi, sono tenute ad iscriversi al SISTRI e provvedono alla compilazione del registro cronologico e delle singole schede SISTRI. La responsabilità delle informazioni inserite nel SISTRI rimane comunque a carico del soggetto delegante. L'iscrizione potrà avvenire sia direttamente da parte dei soggetti tenuti ad effettuarla (online, via fax o tramite apposito numero verde che servirà anche per l'assistenza alle imprese) che indirettamente, tramite la sezione regionale dell'albo nazionale gestori ambientali (per i trasportatori) o le associazioni imprenditoriali o loro società di servizi. Dopo l'iscrizione, il sistema effettuerà le verifiche con il registro imprese o l'albo nazionale gestori ambientali. Successivamente, in caso di iscrizione diretta, l'impresa riceverà il codice-pratica di riferimento, grazie al quale sarà possibile presentarsi presso la camera di commercio (o sezione regionale dell'albo nel caso dei trasportatori), per lo svolgimento di ulteriori formalità e per il ritiro dei dispositivi tecnologici; per l'iscrizione indiretta saranno le associazioni imprenditoriali o le sezioni dell'albo ad informare l'impresa sui tempi e luoghi. I dispositivi tecnologici di cui saranno dotate le imprese sono: chiavetta token USB, necessaria per ciascuna unità locale e per ciascun mezzo in dotazione all'azienda dedicato al trasporto di rifiuti speciali ed una black box, per monitorare il percorso dell'automezzo. Ogni singolo veicolo che trasporta rifiuti dovrà esserne dotato. Le imprese avranno a disposizione, per effettuare l'installazione una lista delle officine autorizzate all'installazione dei dispositivi, affidati alle imprese in comodato d'uso e consegnati con le credenziali e le relative istruzioni. Per ottenere i dispositivi si dovrà essere muniti del modulo di autocertificazione generato dal SISTRI e dovrà essere esibita la ricevuta del pagamento del contributo annuale. L'impresa dovrà sottoscrivere il certificato digitale (abbinato alla firma elettronica e una dichiarazione su responsabilità e oneri per danneggiamento o smarrimento dei dispositivi). Le numerose schede allegate al Dm riportano le informazioni che i soggetti obbligati dovranno comunicare al SISTRI. Suddivisi per posizione soggettiva rivestita nella filiera del rifiuto. Le schede sono suddivise in aree e ciascuna area in sezioni. Alla compilazione delle aree si procederà tramite l'inserimento del PIN fornito dal SISTRI. I costi per la costituzione ed il funzionamento del sistema sono a carico dei soggetti obbligati che verseranno contributi annuali in misura differenziata a seconda dell'attività svolta, della tipologia e del quantitativo di rifiuti trattati. Il contributo riguarderà ogni unità produttiva, ogni veicolo e sarà riferito all'anno di competenza a prescindere dalla data di versamento.

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