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"Attività aziendali, obbligatori schemi organizzativi"

fonte Redazione Ambiente&Sicurezza sul lavoro / Sicurezza sul lavoro

25/01/2010 - Con la sentenza 43476/2009 la Cassazione torna sull’organizzazione della gestione interna della sicurezza aziendale ribadendo per il datore di lavoro l’obbligo di adottare specifici schemi organizzativi dell'attività svolta. Tale obbligo comprende l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative effettuate, la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, l’effettiva predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte. Nel caso di specie i legali rappresentanti di un’azienda agricola furono condannati per il reato di lesione personale colposa in danno di un dipendente investito da una macchina mietitrebbia condotta da uno dei legali rappresentanti. In particolare, fu addebitata la colpa di aver omesso di adottare concreti schemi organizzativi dell'attività “che prevedessero le modalità con cui la macchina si sarebbe dovuta muovere nel campo, soprattutto quando nel medesimo ambiente di lavoro si muovessero altri soggetti intenti ad operazioni complementari, come la ripulitura delle ripe cui stava attendendo l’infortunato”. Sottolinea la Cassazione che l’art. 11, comma 3, D.P.R. 547/1955, richiamato dal Testo unico al punto 1.8.3. dell’Allegato IV, fa espresso riferimento alle "vie di circolazione e altri luoghi e impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività", prescrivendo l'obbligo per l’imprenditore di concepirli e preservarli in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro”.

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