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"DURC: chiarimenti Inps sulla vigilanza contributiva"

fonte redazione insic / Edilizia

25/01/2010 - L’Inps ha diffuso il 13 gennaio scorso la Circolare 6/201/2010 con la quale chiarisce sul mancato rispetto di accordi e contratti collettivi nel settore edile. In particolare ha trattato la disciplina contributiva dei rapporti di lavoro a tempo parziale e l’attività di vigilanza nei confronti di aziende edili che utilizzano contratti di lavoro a tempo parziale. Ricorda l’Inps che con la finanziaria 2007 “a decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti. Già con due circolari, nel 2008 si era fatto luce sulle violazione delle disposizioni contrattuali (Circ. 51/2008) e sulle verifiche del requisito del rispetto degli accordi e contratti collettivi (Circ. 34/2008). Il C.C.N.L. Edilizia Industria firmato il 18/06/2008, disciplina l’istituto del lavoro a tempo parziale ed al suo articolo 78 indica: “le parti stabiliscono che un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato”. Ricomprendendo, secondo l’Inps anche i dipendenti con contratto part-time, purché a tempo indeterminato. Inoltre “Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa”. Quindi una volta raggiunta l’indicata percentuale del 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato nell’impresa, o superato il limite pari al 30 per cento degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa, ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato deve considerarsi adottato in violazione delle regole contrattuali. La nuova circolare interviene dunque per fornire chiarimenti in merito alla disciplina contributiva da applicare ai contratti a tempo parziale stipulati in eccedenza rispetto al limite percentuale fissato dal contratto collettivo, e da al personale ispettivo indicazioni operative in relazione all’ipotesi che sussista contribuzione virtuale del lavoratore al trattamento previdenziale. In questi casi l’istituto della contribuzione virtuale deve essere applicato anche al part-time in edilizia nel caso in cui la stipula di tale tipologia di rapporto sia avvenuta in violazione del limite contrattualmente stabilito: in tali casi la carenza di legittimazione contrattuale alla stipula comporta l’applicazione della contribuzione virtuale, come se il rapporto non fosse a tempo parziale. Inoltre, la stipula di contratti a tempo parziale in violazione del limite percentuale costituisce inosservanza delle disposizioni contrattuali di settore e, dunque, determina la non spettanza di benefici contributivi con riferimento a ciascun rapporto di lavoro a tempo parziale stipulato in violazione del limite predetto. Quanto alle ispezioni l’Inps sottolinea che occorre verificare il numero di contratti a tempo parziale stipulati nella singola impresa dopo l’entrata in vigore della disposizione contrattuale in esame e verificare che non ecceda i limiti previsti dal contratto collettivo. Qualora il personale ispettivo, rilevi un superamento della citata percentuale dei lavoratori assunti con contratto part-time rispetto al totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, deve procedere al recupero dei benefici contributivi eventualmente fruiti con riferimento ai lavoratori che superano detto limite percentuale, con effetto dal periodo di paga successivo alla data del citato superamento.

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