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"Cambia mansione chi non è idoneo"

fonte Italia Oggi 7 , Daniele Cirioli / Sicurezza

25/01/2010 - Cambia mestiere il lavoratore che non riesce (fisicamente) a sopportare la movimentazione manuale di carichi. Per questa attività (come per tutte quelle rientranti nel Titolo VI del T.u. sicurezza), infatti, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare la sorveglianza sanìtarìa dei lavoratori. E laddove il medico fornisca giudizio d`inidoneità, è tenuto a spostare il lavoratore ad altra mansione. Lo precisa il ministero del lavoro in una risposta a un apposito quesito concernente l`uso dei Dpi, i Dispositivi di protezione individuale (Faq). I dispositivi di protezione individuale. I chiarimenti rispondono a uno specifico quesito che chiede di conoscere quali sono gli obblighi cui datori di lavoro e lavoratori sono tenuti ad ottemperare in materia di Dpi. La normativa in tema di uso dei Dpi, spiega il ministero, è regolata dagli articoli 74 e seguenti del T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008). In particolare, l`elemento di riferimento per l`applicazione dell`obbligo dell`uso di questi dispositivi è l`allegato VIII (estratto in tabella). La normativa pone degli obblighi in materia di uso dei Dpi sia in capo al datore di lavoro che ai lavoratori, prevedendo, che gli stessi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione; mezzi di protezione collettiva; misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, e che gli stessi devono tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere utilizzati dall`utilizzatore secondo le sue necessità. Un obbligo, sanzionato, per i lavoratori. Il corretto uso dei Dpi nei casi in cui questo sia previsto, aggiunge il ministero, costituisce obbligo per i lavoratori, la cui violazione è sanzionata. In particolare, l`articolo 78 del T.u. stabilisce che i lavoratori: a) devono sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore dì lavoro nei casi ritenuti necessari; b) utilizzano i Dpi messi a loro disposizione conformemente all`informazione e alla formazione ricevute e all`addestramento eventualmente organizzato ed espletato; c) provvedono alla cura dei Dpi messi a loro disposizione; d) non vi apportano modifiche di propria iniziativa; e) al termine dell`utilizzo seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei Dpi; f) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei Dpi messi a loro disposizione. Con riferimento ai primi due obblighi (formazione e addestramento e utilizzo dei Dpi), vengono richiamate (e così rese applicabili) le disposizioni dell`articolo 20, comma 2 (rispettivamente), lettera h e lettera d, ossia i principi per cui i lavoratori sono tenuti a osservare le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti. e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale, e di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro. Violare questi principi costa ai lavoratori la pena dell`arresto fino a un mese o l`ammenda da 200 a 600 puro. Il diritto (per il lavoratore) ad altre mansioni. Il ministero, inoltre, fa presente che, ove le attività lavorative svolte nell`azienda presso laquale il lavoratore presta la sua attività rientrino nel campo di applicazione del Titolo VI del T.u. sicurezza recante «movimentazione manuale dei carichi» il datore di lavoro è tenuto ad assicurare ai lavoratori la sorveglianza sanitaria. Ai sensi della quale, il lavoratore può chiedere di essere sottoposto a visita medica che verrà effettuata qualora la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. In relazione al giudizio di idoneità o meno allamansione specifica espresso dal medico, il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge n. 68/1999, è tenuto ad attuare le misure indicate dal medico competente e, qualora le stesse prevedano un`inidoneità alla mansione specifica, deve adibire il lavoratore, se possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.II datore di lavoro e il dirigente che non rispettano tali disposizioni, sono puniti con la pena dell`arresto da 3 a 6 mesi e con l`ammenda da 2.500 a 6.400 euro per: mancato impiego dei DPI in presenza di rischi che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Violazione degli obblighi di: • mantenere in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d`igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante: • destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l`uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori • mancato addestramento nelle ipotesi indispensabili per legge. II datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per: • mancata fornitura di istruzioni comprensibili per i lavoratori; • mancata fissazione delle procedure da seguire, al termine dell`utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI .

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