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"Sorveglianza doc sulle macchine"

fonte Italia Oggi, Andrea Mascolini / Sicurezza sul lavoro

26/01/2010 - Procedure specifiche per la valutazione di conformità delle macchine più pericolose, sorveglianza affidata al Ministero dello sviluppo economico e del welfare, nonché all`Ispesl, escluse le norme sugli ascensori, da attuare con decreto ad hoc; coinvolgimento dei sindacati sulle norme armonizzate. Lo prevede il dlgs che recepisce la direttiva 2006/42/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/5/06 relativa alle macchine. Il provvedimento approvato giovedì scorso dal governo giunge dopo due anni dalla scadenza prevista per attuare la direttiva (marzo 2008) e con una procedura di infrazione in corso. Il decreto non riguarderà, però, le norme europee sugli ascensori per le quali l`attuazione avverrà con modifiche al Dpr 162/99. Il principio generale è che possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le norme del decreto legislativo e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all`occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili Per quel che riguarda la presunzione di conformità delle macchine alle norme armonizzate va segnalata la necessità che gli enti di normazione italiani adottino le procedure necessarie per permettere alle parti sociali di partecipare, a livello nazionale, al processo di elaborazione e di controllo delle norme armonizzate in materia di macchine. Sotto il profilo della sorveglianza del mercato, si conferma che l`autorità competente è il ministero dello sviluppo economico e il ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente fra loro. L`Ispesl, Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro è invece l`organo per gli accertamenti di carattere tecnico, anche per le quasi-macchine («insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un`applicazione ben determinata»), novità rispetto alla precedente normativa. Previste anche misure per limitare l`immissione sul mercato di macchine potenzialmente pericolose in quanto, pur rispondenti costruttivamente a norme armonizzate, non soddisfino pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute previste in un allegato al decreto. Viene definita una procedura di valutazione specifica della conformità delle macchine con pericolosità più elevate: tre procedure diverse a scelta del fabbricante (o il controllo interno sulla fabbricazione della macchina, o la procedura di esame per la certificazione CE più il controllo interno sulla fabbricazione della macchina, o ancora la procedura di garanzia qualità totale). Il decreto definisce anche la procedura di valutazione della conformità delle quasi macchine, disciplina i cosiddetti «organismi notificati» e delle attività di certificazione che essi devono svolgere se in possesso di alcuni requisiti che saranno dettati con norme ministeriali. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni vengono stabiliti tempi certi per il rilascio, o diniego, ovvero per la sospensione dei termini in caso di ulteriore richiesta di informazioni o documentazione all`organismo richiedente (ma ci sarà un decreto ministeriale per l`individuazione dell`iter, nonché per le tariffe concernenti le spese (a carico del richiedente) relative all`attività di controllo (in via transitoria si applicano quelle del d.m. 27 dicembre 2002). Dal punto di vista sanzionatorio, la pena maggiore è prevista per l`assenza dei requisiti (sanzione amministrativa da 4 mila a 24 mila euro) e si è sanzionata anche la pubblicitàper macchine che non rispettano le prescrizioni del decreto legislativo (sanzione amministrativa da euro 2.500 a 15 mila euro).

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