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"Lavoro, ogni conciliazione estingue l'ispezione"

fonte Italia Oggi 7 , Daniele Cirioli / Formazione ed informazione

27/01/2010 - La conciliazione ordinaria produce l`effetto di estinguere l`accertamento in corso, se il datore di lavoro richieda di essere ammesso al versamento della contribuzione sulle somme corrisposte al lavoratore. Lo sostiene la fondazione studi dei consulenti del lavoro nel parere n. 3 di ieri. La fondazione fa un esame (comparato) dell`istituto della conciliazione monocratica introdotto dal digs n. 124/2004 (riforma ispezioni) e di quello della conciliazione ordinaria disciplinato dagli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. Nel primo caso, spiega, è previsto che se nel corso di un`ispezione avviata emergano concrete possibilità di addivenire a un accordo, le parti (datore di lavoro e lavoratore) possono estinguere l`ispezione conciliando la controversia e versando i contributi previdenziali dovuti sulle somme corrisposte al lavoratore. Diversamente (questo l`elemento di differenziazione), a seguito della conciliazione ordinaria non vengono necessariamente versati i contributi previdenziali. Ammettendo l`equivalenza tra conciliazione monocratica e conciliazione ordinaria, secondo il parere, si permetterebbe al datore di lavoro di paralizzare l`attività ispettiva mediante la corresponsione di un forfait delle somme contestate, senza alcun versamento di contributi. Con la conseguenza di eludere lo scopo della conciliazione monocratica che è quello di incentivare l`emersione del rapporto di lavoro e il versamento della relativa contribuzione. Pertanto, spiega la fondazione, si può sostenere che gli effetti estintivi dell`accertamento ispettivo conseguano anche al verbale stipulato in conciliazione ordinaria (cioè in base all`articolo 410 c.p.c.), a condizione che:il datore di lavoro richieda di essere ammesso al versamento della contribuzione sulle somme corrisposte al lavoratore. Peraltro, il dlgs n. 124/2004 ha attribuito al funzionario ispettivo solo il compito di promuovere trade parti un accordo, che resta però nella piena disponibilità delle parti. Nulla vieta che le parti si accordino autonomamente e in sedi diverse da quella monocratica.

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