Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Venerdì, 31 Maggio 2024
News

"Via a corsi anti-crisi "

fonte Italia Oggi 7 , Daniele Cirioli / Formazione ed informazione

02/02/2010 - A via il premio di occupazione in formazione per evitare i licenziamenti. Sperimentale per gli anni 2009 e 2010, la nuova misura consente alle aziende in crisi di continuare ad avvalersi dei lavoratori sospesi inserendoli in progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale. In cambio, le aziende devono erogare a titolo retributivo la differenza tra il sostegno al reddito già percepito dai lavoratori e la paga ordinaria. Le modalità operative sono previste dal decreto 18 dicembre 2009 in corso di pubblicazione in G. U. Premio di occupazione. Il premio, introdotto dal dl n. 78/2009 (convertito dalla legge n. 102/2009), consente alle imprese di trattenere la forza lavoro in esubero, avviando per essa progetti di formazione o riqualificazione che possono includere anche attività produttiva connessa all`apprendimento. Ai sensi del decreto attuativo, la misura si rivolge ai seguenti lavoratori: lavoratori sospesi in cig (cassa integrazione ordinaria); lavoratori sospesi in cigs (cassa integrazione straordinaria); lavoratori sospesi a seguito di stipula dì contratti di solidarietà; lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione in deroga; lavoratori sospesi da aziende per crisi aziendali o occupazionali. Serve un accordo. Ai fini dell`inserimento dei lavoratori nei progetti di formazione, il datore di lavoro è tenuto a sottoscrivere uno specifico accordo in sede di ministero del lavoro e, ove previsto, con le medesime parti sociali che hanno sottoscritto l`accordo relativo agli ammortizzatori sociali. Se i lavoratori interessati sono percettori di cassa integrazione in deroga (accordo 12 febbraio 2009 tra stato, regioni e province autonome), l`accordo va sottoscritto anche dal competente ente territoriale e in tal caso deve specificare le modalità di coordinamento e dì scambio dì informazioni tra gli uffici. Il progetto. Il progetto di formazione o di riqualificazione professionale deve essere elaborato a cura del datore di lavoro, prevedendo, in modo dettagliato, il contenuto della formazione, la sua durata e le relative modalità di svolgimento. A conclusione del progetto, il datore di lavorodeve inviare un`informativa agli organismi coinvolti (ministero del lavoro, parti sociali, enti territoriali) relativa all`avvenuta realizzazione della formazione, all`elenco dei lavoratori formati e agli esiti dell`apprendimento. Retribuzione e contribuzione. Al lavoratore inserito nei progetti di formazione è riconosciuto, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria. L`Inps riconosce la contribuzione figurativa. Ai fini Inail, per i lavoratori sospesi a orario ridotto e utilizzati nei progetti, il datore di lavoro dovrà continuare ad applicare il tasso di premio in misura vigente per le ipotesi di riduzione dell`orario di lavoro. Se la sospensione è a zero ore, vale il tasso del 5 per mille (retribuzione di ragguaglio) e occorre che il datore di lavoro ne dia apposita comunicazione all`Inail.

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 758 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino