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"Formazione: il nuovo accordo Stato-Regioni"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro

04/02/2010 - Sono attese a breve importanti novità in merito alla formazione riguardante i diversi attori della sicurezza (lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che svolgono i compiti del Servizio di prevenzione e protezione). Gli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/08 prevedevano infatti che, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Testo Unico, fossero definiti alcuni importanti punti in merito a questo argomento. È attualmente allo studio della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome - previa consultazione delle parti sociali - una proposta di Accordo in grado di fornire definizioni chiare e puntuali sulla durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione della formazione in materia di sicurezza. Per quanto al momento sia possibile fare solo una serie di previsioni sulle “proposte di accordo”, le prime anticipazioni parlano di una netta distinzione tra la “formazione generale”, comune a diversi settori di attività, e la “formazione specifica” che per contenuti e durata sarà definita in funzione dei rischi presenti in azienda. La formazione svolta fino ad oggi - se effettuata in conformità con la normativa vigente - permetterà di accumulare una serie di crediti formativi che “seguiranno” il lavoratore in tutti gli incarichi lavorativi riferiti a mansioni dalle stesse caratteristiche di rischio. In caso invece di svolgimento di mansioni differenti, il lavoratore dovrà frequentare nuovamente i moduli relativi alla formazione specifica. Per i moduli di aggiornamento periodico - da effettuare ad intervalli di 5 anni - si potrà ricorrere anche alla formazione a distanza (FAD).

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