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"Modelli ad hoc per la sicurezza"

fonte Il Sole 24 ore, Giovanni Negri / Sicurezza sul lavoro

04/02/2010 - Modelli su misura per la sicurezza lavoro. Con un`attenzione particolare per i casi di subappalto o, comunque, di collaborazione. E poi interesse della società evidente, quanto a risparmi di spesa, nell`aggirare le norme a presidio dei lavoratori. Per la prima volta un tribunale ha condannato alcune società per violazione del Testo unico in materia di protezione del lavoro e ha fornito una serie di importanti indicazioni sull`applicazione del decreto 231/oi a questa materia. Il giudice unico di Trani ha depositato l`u gennaio 2010 le motivazioni della sentenza con la quale, oltre a tre persone fisiche, sono state anche pesantemente sanzionate tre società per la sciagura del 3 marzo 2008 nella quale, alla Truck Center di Molfetta, persero la vita 5 persone durante la pulizia di una cisterna. È recente, tra il 2007 e il 2008, l`inserimento dell`omicidio colposo e delle lesioni gravi e gravissime, verificatisi sui luoghi di lavoro, trai reati presupposto, quelli commessi da dipendenti o vertici di una società, nei quali la società stessa ha tratto un vantaggio o avuto un interesse. Proprio su quest`ultimo aspetto si erano concentrate molte perplessità. Il decreto 231 aveva infatti sino a quel momento (era il 2007 con la revisione di tutta la normativa a protezione del lavoro) compreso solo delitti dolosi, rendendo naturale il dubbio sul fatto che se un soggetto agisce colposamente, come nel caso degli illeciti in materia di sicurezza, non lo fa per un fine criminale. Un`incertezza cui la sentenza risponde in maniera abbastanza tranciante, mettendo in luce come la condotta alla base dell`omicidio colposo e delle lesioni gravi e gravissime sia caratterizzata da negligenza, imprudenza, imperizia, oppure dall`aggiramento di leggio regolamenti. Se la morte o le lesioni costituiscono l`evento, proprio la condotta rappresenta il fatto colposo che è alla base dell`evento stesso. Per la sentenza «se l`evento delittuoso è il risultato della mancata adozione di misure di prevenzione, spesso è agevole sostenere che la mancata adozione di tali misure abbia garantito un vantaggio alla società o all`ente, ad esempio nella forma di un risparmio di costi». All`autorità giudiziaria spetterà il compito di accertare solo se la condotta che ha determinato l`evento (more o lesioni) sia stata provocata da scelte che rientrano oggettiva- mente nella sfera di interesse dell`ente oppure se la condotta gli ha provocato almeno un beneficio, senza interessi esclusivi di altri. Quanto ai modelli, la difesa di una delle società coinvolte aveva presentato a sua discolpa, nel corso del procedimento, i documenti di valutazione dei rischi, sostenendo l`equiparazione tra questi documenti e il modello organizzativo o gestionale previsto dal decreto 231 che, se adottato correttamente, può mettere l`ente al riparo da sanzioni. Una linea bocciata dal giudice di Trani che, nonne alla mano, ha osservato come «è tuttavia evidente che il sistema introdotto dal decreto n. 231 nel 2001 impone alle imprese di adottare un modello organizzativo diverso e ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa antinfortunistica, onde evitare in tal modo la responsabilità ammínístratíva». Il modello immaginato dal legislatore sul fronte della sicurezza lavoro è caratterizzato spiega la sentenza - da una finalità organizzativa, indirizzata alla mappatura e alla gestione del rischio specifico nella prevenzione degli infortuni e da una finalità di controllo sul sistema operativo per assicurarne la continua verifica ed effettività. Non si può pensare che una semplice analisi dei rischi possa essere utilizzata per le esigenze del decreto 231. Troppi gli elementi che devono essere presenti nell`uno (per esempio le modalità digestione della risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati o gli stessi destinatari) e che sono invece assenti nell`altra. Una delle società - la più grossa (Fs Logistica condannata al massimo della sanzione pecuniaria prevista, i milione e mezzo di euro) - un modello l`aveva, ma nell`interpretazione del giudice, che aderisce alla tesi della Procura, gravemente inadeguato su un passaggio chiave: le regole previste per la copertura dei rischi si applicavano solo nei confronti dei dipendenti della società, escludendoquei lavoratori di altre impreseche entravano in contatto anche solo con una parte dell`attività della società. In altre parole, lo schema organizzativo e gestionale predisposto dalla società era indirizzato a prevenire solo gli infortuni dei propri dipendenti o di soggetti presenti nel proprio ambiente, ma non era stata prevista una procedura per il passaggio di informazioni sui rischi dei prodotti pericolosi trattati nelle relazioni commerciali con altre società.

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