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"Consulenti per le riforme"

fonte Italia Oggi / Normativa

09/02/2010 - Più tempo per trasmettere Uniemens, i vecchi canali possono essere utilizzati sino al 31 marzo, recepite anche le modifiche al Dure proposte dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, così come le richieste di revisione al modello Unilav. Queste le principali notizie che giungono dal tavolo congiunto per la misurazione e semplificazione degli oneri amministrativi, tenutosi venerdì scorso presso il ministero del lavoro. Al tavolo sono rappresentate tutte le amministrazioni pubbliche che hanno rapporti con l`utenza ed erogano servizi peri cittadini: Inps, Inail, ministero lavoro ecc., partecipa da tempo anche il Consiglio nazionale, quale soggetto «portatore di interessi» istituzionale qualificato. Sarà dunque possibile, per le aziende in difficoltà a trasmettere i nuovi dati unificati Uniemens, utilizzare per l`invio dei dati retributivi i consueti canali paralleli (Emens e Dm10) per altri 3 mesi, cioè fino al 31 marzo prossimo. Il progetto Uniemens prevede la realizzazione di uno sviluppo contributivo ripetuto per ogni lavoratore il cui risultato, a credito o a debito, compone il valore finale del debito o credito contributivo aziendale, passando così da una denuncia complessiva aziendale a un sistema che, invece, evidenzia un debito o credito contributivo per ogni lavoratore. Il progetto nel suo complesso con le finalità di semplificazione che si intendono perseguire e che ne hanno determinato l`inserimento nel «Piano per la riduzione degli oneri amministrativi delle imprese», lo rendono certamente un progetto ambizioso che necessità di un periodo di monitoraggio e di adeguamento tecnico dei programmi. È stato chiarito altresì che il nuovo sistema stravolgerà anche le modalità di regolarizzazione dei periodi pregressi. La procedura coni mod. Dm-V g, infatti, che sarà tra poco disponibile anche on-line, avrà validità solo per gli anni fino al 2009. Dall`anno in corso, invece, ogni variazione di precedenti denunce Uniemens, comporterà un automatico ricalcolo della parte contributiva con proposta del pagamento delle eventuali differenze, comprensive delle sanzioni. Nel corso dell`incontro, il rappresentante della direzione dell`attività ispettiva, ha comunicato che le richieste di modifiche al Dure presentate dal Consiglio Nazionale la scorsa settimana, sono state considerate molto favorevolmente e saranno inserite per buona parte nello schema di modifica del dm 24/10/07. Tale bozza è attualmente allo studio della direzione dell`attività ispettiva. Il Dure ha assunto un ruolo centrale sia perla partecipazione ad appalti pubblici, sia da parte dei committenti privati per lo svolgimento della loro attività di impresa. A fronte di tale ruolo il quadro normativo che si è composto, assieme alle relative interpretazioni amministrative, è divenuto parecchio complesso e a volte contraddittorio. Il documento del Consiglio nazionale contiene unascheda (consultabile sul sito www. consulentidellavoro.it) con le specifiche valutazioni in merito alle svariate problematiche emerse in sede di attuazione concreta. Al rappresentante del ministero del lavoro, inoltre, sono state segnalate dal Consiglio nazionale una serie di incongruenze in materia di Unilav: - la mancanza di gestione da parte dell`Inps delle informazioni relative alle assunzioni con agevolazioni contributive. Le sedi dell`istituto, infatti, continuano a richiedere le comunicazioni cartacee, per l`attribuzione dei codici di autorizzazione, senza utilizzare il data base del ministero, vanificando quindi la pluriefficacia del modello Unilav; - in caso di assunzione a termine per sostituzione di personale assente per malattia/maternità ecc, l`eventuale prolungamento del termine per mancato rientro del sostituito, giuridicamente non può essere considerato una proroga. Nonostante questo, diverse sedi Inps e anche alcuni ispettori, hanno obiettato diversamente. Si attende pertanto un chiarimento definitivo da parte del ministero. Nel corso dell`incontro è anche stato chiarito che la sospensione degli obblighi occupazionali di cui all`art. 3, comma 5, della legge 68/99, è da estendere anche al caso di contratti di solidarietà stipulai ai sensi dell`art. 5, comma 5 della legge n. 236/93

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