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"Macchine, sicurezza incorporata"

fonte Italia Oggi, Bruno Pagamici / Sicurezza sul lavoro

01/03/2010 - Nuove regole per la sicurezza delle macchine industriali. La normativa riguarda fabbricanti, progettisti, importatori, fornitori, distributori, installa- tori e datori di lavoro utilizzatori di macchine. Il sistema sanzionatorio risulta articolato e déterminato anche in base al fatturato connesso alla macchina. La nuova direttiva 2006/42/Ce, che fornisce la base regolamentare per l’armonizzazione dei requisiti essenziali di sicurezza per. le macchine,.è stata recepita dall’ordinamento italiano traverso il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 17, recante «Attuazione della direttiva 2006/421 /Ce, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/Ce relativa agli ascensori, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010, s.o. n. 36. Il dlgs (che entrerà in vigore il 6marzo2010) introduce numerose e importanti modifiche che riguardano sia aspetti applicativi che procedurali (in particolare, le definizioni e il campo di applicazione), mentre le novità riguardano innanzitutto l’introduzione del concetto di «quasi macchina» e la modifica delle procedure di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza. Il settore delle macchine costituisce una parte importante del comparto industriale ed è uno .dei pilastri dell’economia comunitaria, ma anche un settore caratterizzato dall’alto c& sta sociale dovuto agli infortuni provocati direttamente dall’uso di tali strumenti. E pertanto fondamentale stabilire norme che consentano di integrare la sicurezza nella progettazione e nella costruzione dalle macchine; di effettuarne una corretta installazione e manutenzione e garantire l’applicazione corretta uniforme di tali regole attraverso un’adeguata attività di sorveglianza del mercato. Per questo motivo l’Unione europea è gia intervenuta più volte in tale settore con una serie di direttive, l’ ultima delle quali è la citata direttiva 2006/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006. Le novità rispetto alle precedenti direttive e, quindi, rispetto all’ordinamento nazionale che la recepiva, sono volte innanzitutto a chiarire, relativamente al campo di applicazione, una serie di punti che sono stati., mal interpretati nel tempo e esplicitarne altri, a meglio precisare, modificare e aggiornare, anche alla luce dall’evoluzione del settore e dell’esperienza. maturata, le varie disposizioni e, per esempio, l’elenco delle. macchine ritenute più pericolose» e i requisiti essenziali di sicurezza. Le quasi macchine. A fronte di una maggior precisione nella definizione di “macchina”( insieme equipaggiato o destinato a essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti odi componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata»), “attrezzatura intercambiabile” e «componente di sicurezza stato introdotte il nuovo concetto di “quasi-macchina”. Precisa il dlgs n. 17/2010, rientrano in tale categoria gli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Le quasi-macchine sono unicamente destinate a essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi macchine o apparecchi per costruire una macchina. Anche per tali beni sono stabiliti ora procedure di valutazione della conformità, in particolare il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima prima dell'emissione sul mercato si accertano che: - sia preparata la documentazione tecnica pertinente; - siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio; - sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione. Inoltre le istruzione per l'assemblaggio e la dichiarazione di inccorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale. La sorveglianza del mercato. Viene confermata come autorità di sorveglianza per il controllo della conformità alle disposizioni del dlgs 17/2010, il ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente fra loro; è confermato anche il ruolo assunto dall'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (Ispesl) come organo per gli accertamenti di carattere tecnico nonchè come per la precedente direttiva, le interazioni tra le autorità di sorveglianza e gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro. Novità rlilevante è quella per cui anche le quasi-macchine subiscono una sorveglianza del mercato. Clausola di salvaguardia. Non ci sono sostanziali difformità con quanto già avvenuto nella precendente direttiva, salvo la casistica riguardante le quasi-macchine per le quali se accompagnate dalle dichiarazioni di incorporazione, già immese sul mercato, non conformi alle disposizioni del dlgs 17/2010, il ministro dello sviluppo economico ne potrà vietare l'immissione sul mercato, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso del termine entro cui è possibile ricorrere. Macchine pericolose. Una delle novità riguarda le misure spsecifiche per le categoria di macchine potenzialmente pericolose. La norma adotta misure atte a limitare l'immissione sul mercato di macchine di macchine potenzialmente pericolose in quanto pur rispondenti costruttivamente a norme armonizzate, queste ultime soddisfano pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute. Sono considerate macchine potenzilamente pericolose anche quelle che, a causa delle loro caratteristiche tecniche, prestano lo stesso rischio di macchine per le quali uno stato membro ha adottato misure di limitazione della libera circolazione ritenute giustificate dalla Commissione Europea. Per le macchine aventi caratteristiche di pericolosità più elevate varia la procedura prevista dalla direttiva precedente. Il fabbricante o il suo mandatario può applicare una delle procedure seguenti: - la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina; - la procedura di esame per la certificazione Ce, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina; - la procedura di garanzia totale.

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