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"DPI, verifica di conformità in assenza di norma CE"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro

29/03/2010 - Con la sentenza 34/2010 il T.A.R. Friuli Venezia Giulia si occupa di DPI. Si stabilisce che, nell’ipotesi di inesistenza di una norma armonizzata CE per i dispositivi di protezione individuale, la "certificazione CE di Tipo" deve essere rilasciata dall’organismo notificato, mediante la verifica di conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali di sicurezza. In particolare occorre assicurare il rispetto delle previsioni dell’art. 7, co. 6 e 8 del D.Lgs. 475/1992 (art. 10 comma 4 della direttiva 89/686/CEE). Nel caso di specie si trattava di un ricorso proposto da una società esclusa da una gara per l’affidamento della fornitura di DPI: l’azienda lamentava l’assegnazione della procedura a due società che avevano offerto un dispositivo di protezione delle vie respiratorie da agenti biologici non conforme, in quanto accompagnato da certificato CE basato sui rapporti di prova di un laboratorio. Il Tar, chiarendo che non esiste nello specifico alcuna norma armonizzata CE per dispositivi di protezione delle vie respiratorie rivolti agli utilizzatori di agenti biologici, ritiene legittimo che le due società convenute abbiano fatto ricorso ad una certificazione rilasciata da organismo notificato. L'organismo ha correttamente verificato la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti di sicurezza, ed in particolare alle disposizioni di cui all’art. 7, co. 6 e 8 del D.Lgs. 475/1992. Il ricorso della società è stato quindi respinto ed il bando è stato aggiudicato alle due società convenute.

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