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"Gare: è anomala l'offerta che azzera l'utile d'impresa"

fonte redazione insic / Edilizia

30/03/2010 - Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con sentenza n. 1495/2010 ha stabilito l’esclusione da procedura pubblica di una azienda che aveva presentato un offerta bassa, legata alla rinuncia agli utili. Si trattava nello specifico di una gara indetta dal Ministero delle Infrastrutture per l’affidamento dei lavori di adeguamento di una caserma. Una concorrente, esclusa da procedura aveva citato in giudizio il Ministero e l’aggiudicataria, lamentando violazione dei principi in materia di verifica dell’anomalia dell’offerta da parte della stazione appaltante (il Ministero), raccolti negli art. 86, 87, 88, 89 del D.Lgs. 163/2006. Nel corso delle procedure per l’aggiudicazione, tanto l’azienda concorrente che quella poi risultata aggiudicataria avevano presentato offerte troppo basse, richiedendo alla commissione una valutazione specifica che tenesse conto delle indicazioni delle offerente. Tuttavia, secondo il Tar, che richiama una sentenza precedente del Consiglio di Stato, l’impresa chiamata a giustificare l’anomalia della propria offerta non può giovarsi di argomenti che postulino l’integrale azzeramento dell’utile di impresa, ovvero una sua pressoché totale riduzione (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 marzo 2009 n. 1417), giacché grava sull'impresa offerente l'onere di comprovare la congruità della propria offerta e cioè la dimostrazione che, nonostante il ridotto margine di utile, sia in grado di fornire una prestazione adeguata a soddisfare l'interesse pubblico alla regolare esecuzione delle opere (T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 27 ottobre 2006, n. 9178), mentre, nel caso in analisi non era stata fornita alcuna prova in tal senso. Su tali argomentazioni il Tar ha quindi respinto il ricorso contro l’atto di aggiudicazione nei confronti della società convenuta in giudizio.

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