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"Piano Casa, le considerazioni della Consulta in una sentenza"

fonte La Corte Costituzionale con sentenza n. 121/2010 si è pronunciata su alcuni aspetti di legittimità del Piano Casa. / Edilizia

01/04/2010 - La Corte Costituzionale con sentenza n. 121/2010 si è pronunciata su alcuni aspetti di legittimità del Piano Casa.Il ricorso è stato promosso da alcune regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Campania, Liguria, Umbria, Sicilia e Veneto, e fra i numerosi punti oggetto di valutazione si segnala la contestazione regionale sulle modalità di intesa fra Stato Regioni in ordine alla realizzazione degli accordi di programma.Ricorda la Corte che lo Stato, prevedendo l’approvazione di un piano nazionale di edilizia abitativa, ha inteso disciplinare la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica che ricade nella materia “governo del territorio”, ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost. In tale contesto, la competenza amministrativa, limitatamente alle linee di programmazione di livello nazionale, deve essere riconosciuta, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al primo comma dell’art. 118 Cost., allo Stato medesimo. Quindi, la stessa disciplina dello Stato prescriva idonee procedure di leale collaborazione, secondo quanto sancito dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 303 del 2003). Al riguardo, la Consulta osserva che nel testo originario dell’art. 11, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008 come convertito in legge, era prevista l'intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Rileva la Corte che l’intesa è uno strumento “forte” di leale collaborazione, ma il comma 4, del d.l. n. 112 del 2008 prevede che: Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati ». Secondo la Consulta "Tale norma vanifica la previsione dell’intesa", in quanto attribuisce ad una delle parti «un ruolo preminente, incompatibile con il regime dell’intesa, caratterizzata […] dalla paritaria codeterminazione dell’atto; non è legittima infatti la drastica previsione, in caso di mancata intesa, della decisività della volontà di una sola delle parti, la quale riduce all’espressione di un parere il ruolo dell’altra» (sentenza n. 24 del 2007). La Corte invece auspica che il superamento delle eventuali situazioni di stallo debba essere realizzato attraverso la previsione di idonee procedure perché possano aver luogo «reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo» (sentenza n. 339 del 2005). Se queste cautele sono valide per tutti casi in cui sia prevista un’intesa, esse acquistano una pregnanza particolare nel sistema dei rapporti tra Stato e Regioni, in cui sono da integrare la potestà unificatrice del primo e le autonomie costituzionalmente tutelate delle seconde.”

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