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"Indennità agli ispettori neutra sulla buonuscita"

fonte Il Sole 24 ore, Rodà Giuseppe / Responsabilità sociale

02/04/2010 - Delle indennità che vengono attribuite ai funzionari di vigilanza dell'Inps valgono, per il riconoscimento della pensione integrativa aziendale, solo quella di funzione e l'assegno di garanzia o salario di professionalità. Nessuna delle indennità, invece, scatta per il calcolo della buonuscita. E quanto risulta dalla sentenza della Cassazione a sezioni unite civili Il 71547 del 2 febbraio 2010 (depositata in cancelleria il 25marzo2010).In particolare, secondo la Suprema Corte l'articolo 5 del regolmento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell'Inps, che è stato adottato con delibera del 12 giugno 1970 e poi modificato con deliberazione 30 aprile 1982, per la computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall'ente basta che le voci retributive siano fisse e continuative. La Cassazione ha spiegato che non pu ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata a eventi specifici di durata predeterminata o sia condizionata al raggiungimento di alcuni risultati e, quindi, incerto. Ne consegue che la decisione della Cassazione ha riguardato due questioni: la prima è l'indennità di fine servizio (cosiddetta buonuscita') di tutto il personale Inps non assoggettato al nuovo regime del tfr. Si tratta dei vecchi assunti, già in servizio al primo gennaio del zooo. La seconda questione riguarda invece la pensione integrativa che, a carico di un apposito fondo, spetta al personale Inps in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge 70/75. Questa pensione viene calcolata nell'importo maturato all'ottobre del 999, data di soppressione del fondo.

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