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"Dal sistema coercitivo a quello autoregolante"

fonte Italia Oggi 7 / Sicurezza sul lavoro

04/04/2010 - Dal sistema coercitivo a quello autore golante Il dlgs n. 626/1994 dapprima e il dlgs n. 8 1/2008 poi hanno innovato e aggiornato in termini pi qualitativi che quantitativi, la precedente legislazione italiana sulla sicurezza e la salute in tutti i luoghi di lavoro. Al significato dell'informazione e della formazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro è dedicata la sezione IV, agli articoli 36 e 37 che hanno potenziato quanto già previsto agli articoli 21 e 26 del dlgs n. 626/1994. Nell'ambito della sicurezza e dalla salute nei luoghi di lavoro, l'informazione e la formazione assumono un valore strategico. Da un lato rispondono all'obbligo di attivazione e di applicazione della normativa comunitaria, dall'altro risponde alla valorizzazione di tutti gli attori impegnati nello scenario della sicurezza aziendale. Il dlgs n. 626/1994 e successivamente il dlgs n. 81/2008 hanno segnato una profonda discontinuità con il preesistente sistema giuridico normativo per la prevenzione, in particolare per il mutamento degli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei comportamenti dei lavoratori. Dapprima il sistema era incentrato su una modalità di coinvolgimeuto di tipo coercitivo, ispirato al principio comando e controllo, ora, invece, si basa su quelle condizioni per le quali il lavoratore possa corrispondere non coercitivamente alla richiesta stessa. Infatti, se prima i lavoratori erano solo i destinatari finali di tutta una serie di istruzioni, seppur dettagliate sulle misure di sicurezza da adottare, ora sono divenuti parte di un «sistema autoregolante» e pertanto soggetti attivi e pienamente coinvolti nella individuazione, analisi e valutazione dei rischi sul posto di lavoro e nella conseguente attuazione delle misure di sicurezza e igiene efficaci per la riduzione dei livelli di rischio. Nel primo caso il datore di lavoro era un soggetto debitore di sicurezza nei confronti di soggetti (i lavoratori) passivi, mentre ora è debitore di sicurezza nei confronti di soggetti (sempre i lavoratori) attivi e consapevoli. A sostegno di questo nuovo aspetto relazionale nei luoghi di lavoro, la nuova normativa caratterizza queste relazioni come veri e propri istituti sociali. In particolare per i lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminali, l'informazione e la formazione viene trattata all'articolo 177. Tale articolo prevede che iu ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente), comma 1, lettera I (adempimento agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori), il datore di lavoro: a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista; b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al eoiuma 1, lettera a).Gli istituti relazionali del dlgs n. 81/2008 comprendono: informazione dei lavoratori; istruzione dei lavoratori; formazione dei lavoratori; addestramento dei lavoratori; consultazione dei lavoratori e Rls; riunione periodica di prevenzione; accesso ai luoghi e informazione da parte del Rls.

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