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"Durc al debitore in solido"

fonte Corriere della Sera / Normativa

03/04/2010 - Negli appalti la responsabilità solidale tra committente e appaltatore è estesa anche agli interessi e sanzioni civili e non solo ai trattamenti retributivi, contributivi e fiscali. Quanto al rilascio del durc, il documento unico di regolarità contributiva, il debitore in solido che è in regola con la propria posizione contributiva ha diritto comunque al rilascio del documento. Sono le conclusioni a cui giunge il ministero del Lavoro nell'interpello 3/10, pubblicato ieri. Il decreto legislativo 276/03 (articolo 29, comma 2) integra le disposizioni del Codice civile (articolo 1676) e stabilisce laresponsabilità solidale tra committente e appaltatore (e con ciascuno degli eventuali subappaltatori) «a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti». I soggetti interessati possono esercitare questo diritto in un periodo di decadenza stabilito in due anni dal termine dell'appalto. In base a questa norma i Ccnl, su base contrattuale, non possono rimuovere la responsabilità solidale tra i soggetti coinvolti. Con il decreto legge 223/06 (articolo 35, comma 28), poi, la responsabilità solidale investe anche l'effettuazione e il versamento delle «ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente» e il «versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali». proprio questo il contesto normativo in cui si colloca la risposta del ministero del Lavoro. L'interpello n. spiega che queste obbligazioni solidali sono riferite «ai solitrattamenti retributivi, contributivi e fiscali escludendo, in linea di massima, ogni forma di solidarietà per somme dovute ad altro titolo». Tuttavia «restano in ogni caso incluse le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali (o fiscali) e le somme dovute a titolo di sanzioni civili». Sono al contrario escluse «altre tipologie di sanzioni e/o oneri accessori» se non nei casi espressamente previsti dal legislatore. In altri termini, il ministero del Lavoro distingue da un lato gli interessi e le sanzioni civili (che rientrano nella responsabilità solidale), dall'altro lato le sanzioni amministrative e ogni altro onere aggiuntivo (che non rientrano nella responsabilità solidale). Sulla base di questa lettura, le somme aggiuntive dovute per i mancati versamenti previdenziali e assicurativi rientrano nella responsabilità solidale (trattandosi di sanzioni civili di cui alla legge 388/2000), mentre sono escluse le sanzioni amministrative dovute in caso di mancato versamento delle ritenute fiscali (trattandosidi sanzioni amministrative di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 471/97). Il ministero precisa che le garanzie previste dalla norma sulla responsabilità solidale escludono "le somme dovute a titolo sanzionatorio là dove sono riconducibili ad un inadempimento nei confronti della Pa". In effetti, interessi e sanzioni civili, seppure prive del requisito della personalità (previsto per le sanzioni arnministrative), sono pur sempre riconducibii a una funzione di deterrente di cui beneficia lapubblica amministrazione. Non va poi dimenticato che in ambito previdenziale e assicurativo opera il principio di automaticità della prestazione che prescinde dalle somme aggiuntive richieste a titolo di interessi e sanzioni. Quanto al rilascio del durc, l'interpello spiega che il debitore in solido che è in regola con la propria posizione contributiva ha diritto al rilascio del durc anche se è chiamato a corrispondere un debito per l'azienda appaltatrice inadempiente. Nè nel decreto 24 ottobre 2007 (elenco delle cause ostative al rilascio del Durc) nè nella circolare 5/08 dello stesso ministero del Lavoro si ricava infatti un principio che possa condurre a una conclusione ostativa.

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