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"Rischio da radiazioni, chiarimenti su indennità e congedi"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro

13/04/2010 - Con la sentenza n. 3882 del 18 febbraio 2010, la Cassazione si occupa di indennità per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti. In particolare ha chiarito che l’incremento legale dell’indennità di rischio riguarda solo i dipendenti del servizio sanitario nazionale e non anche i dipendenti del settore privato, ai quali compete, invece, esclusivamente il diritto al congedo straordinario. Chiarisce la Corte che l'indennità è stata introdotta con la L. 28 marzo 1968, n. 416, art. 1 che indicava "A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, è istituita una indennità di rischio da radiazione nella misura unica mensile di L. 30.000". Non c’era quindi distinzione tra lavoratori pubblici e privati. Ma La materia venne ridisciplinata con la L. 27 ottobre 1988, n. 460 che elevò l'importo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, al solo “personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma primo del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58 … a decorrere dall'1 gennaio 1988”. L'importo venne quindi elevato solo per il personale del SSN. Questo discorso, ricorda la Corte, non vale per il congedo straordinario di 15 giorni, che spetta anche ai dipendenti da studi privati sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti ai sensi dell’art. 9 della L. 31 gennaio 1983, n. 25.

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