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"Subappalto e Durc: il rilascio in regime di responsabilità solidale"

fonte redazione insic / Edilizia

16/04/2010 - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n.3/2010, del 02/04/2010 torna a pronunciarsi sulla responsabilità solidale in materia di appalto e rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In occasione del ricorso presentato dalla Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane (C.L.A.A.I.) richiedeva se era possibile l’ estensione dell'obbligazione solidale tra committente e appaltatore nonché tra appaltatore e subappaltatore anche alle somme aggiuntive quali interessi, sanzioni civili e/o oneri accessori ed eventuali sanzioni amministrative connesse all'inadempimento contributivo o fiscale. Veniva inoltre richiesto e se la posizione debitoria a carico di quelli stessi soggetti , responsabili solidali, poteva ostacolare il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contribuiva (DURC) da parte dei soggetti in regola coi contributi. L’interpretazione ministeriale, corroborata dal parere della Direzione generale delle Politiche Previdenziali, dell'INPS e dell'INAIL chiarisce che l'attuale formulazione dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 dispone una particolare garanzia retributiva e previdenziale in favore dei lavoratori occupati negli appalti o subappalti di opere o di servizi. Tale garanzia riguarda tutti i soggetti operanti nella filiera, dal committente all'appaltatore nonché "ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori", escludendo unicamente il committente persona fisica che non eserciti attività di impresa o professionale (comma 3). Il regime di solidarietà fra appaltatore e subappaltatore investe l'effettuazione e versamento delle "ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente", nonché il "versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Quindi, secondo il Ministero le obbligazioni solidali sono da riferirsi ai soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali escludendo, in linea di massima, ogni forma di solidarietà per somme dovute ad altro titolo. Sono invece dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali (o fiscali) e le somme dovute a titolo di sanzioni civili rispetto alle quali appare evidente la natura risarcitoria. Peraltro, “le somme dovute a titolo sanzionatorio sono inoltre escluse dalla ratio di garanzia del lavoratore che presiede alla disciplina in esame, là dove le sanzioni sono riconducibili, invece, ad un inadempimento nei confronti della P.A.”Per quanto attiene al secondo quesito, concernente il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contribuiva (DURC) al debitore in solido, si precisa che il D.M. 24 ottobre 2007, nell'Allegato A, elenca le disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, la cui violazione è causa ostativa al rilascio del Documento. Pertanto siccome il DURC certifica la regolarità contributiva riconducibile all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa richiedente e gli Enti, al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, si ritiene che la posizione debitoria nei confronti degli Istituti a carico di un soggetto non impedisce il rilascio del Documento da parte di chi, con lo stesso soggetto, è solidalmente responsabile.

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