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"Come individuare il il soggetto responsabile per la sicurezza sul lavoro?"

fonte agi / Sicurezza sul lavoro

20/05/2010 - Le disposizioni del D.lgs n. 81/2008 (come risultante anche dopo il decreto correttivo n. 106/2009) chiariscono che il vertice (o emanazione politica ) di ciascuna Amministrazione pubblica (vale a dire il Sindaco, come nel caso presentato, ma anche il Presidente della Provincia, il Rettore dell'Università ....) debba "attivare" il sistema organizzativo per la sicurezza sul lavoro nominando il datore di lavoro per la sicurezza. Questo è infatti chiarito dall'art. 2 comma b che così recita "Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo". In conseguenza di tale ultimo paragrafo di tale comma, in mancanza di specifica nomina il ruolo di datore di lavoro per la sicurezza viene assunto proprio dallo stesso vertice della singola amministrazione (vale a dire Sindaco, Presidente della Provincia...), con le inevitabili implicazioni in tema di responsabilità giuridica, e quindi anche penale, derivanti dalla specifica normativa sulla sicurezza sul lavoro. Tale concetto trova già rispondenza anche nella passata giurisprudenza con la sentenza della Corte di Cassazione n. 35137/2007) dove è stato stabilito che, all'interno del Comune, il Sindaco è direttamente responsabile per la inosservanza della normativa antinfortunistica a meno che non abbia delegato uno dei funzionari dell'Ente Locale, nominandolo ufficialmente datore di lavoro. In caso di mancata indicazione - prosegue la Corte- la conseguenza è "il permanere in capo al soggetto titolare della responsabilità politica - nella specie il Sindaco - della qualità di datore di lavoro e ciò ovviamente anche ai fini della responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica". In questa prospettiva diventa di fondamentale importanza una nomina che, però, non può essere arbitrarie e in particolare non può cadere su persone che siano in realtà sprovviste di poteri di gestione: si richiama a tal punto l'art. 4 c. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in forza del quale "ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria. tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati". Quindi il Dirigente della pubblica amministrazione è titolare ex lege di una serie di attribuzioni di natura gestionale, che gli sono proprie e che scaturiscono direttamente dall'art. 4, c. 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e, per gli enti locali, dall'art. 107, c. 2 e 3, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267. Sarà compito quindi del datore di lavoro, correttamente nominato e con idonei poteri, adottare un modello organizzativo che l'art. 30, co. 3, del D.lgs n. 81/2008, propone secondo "un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio" e , quindi, con una precisa articolazione di funzioni e di ruoli, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

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