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"Occhi e pelle protetti. In azienda"

fonte Italia Oggi , Daniele Cirioli / Sicurezza sul lavoro

24/05/2010 - E' sufflciente utilizzare il PC o una fotocopiatrice (quale ufficio oggi è sprovvisto di computer?) per far scattare l'applicazione delle norme sulla sicurezza contro le radiazioni ottiche artificiali (le Roa). Norme entrate in vigore dal 26 aprile e previste dal T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008), con particolare attenzione per i rischi dovuti agli effetti nocivi su occhi e pelle. Da tale data, quindi, la valutazione dei rischi deve comprendere anche il rischio Roa. Le procedure da adottare. Il T.u. prevede, tra l'altro, specifiche disposizioni flnalizzate alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali, stabilendo appunto prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro e con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute. Relativamente agli adempimenti e alle procedure da attuare, il T.u. stabilisce che il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi (si veda box in pagina), valuti e, quando necessario, proceda a misurare e/o calcolare i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia da seguire nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo deve rispettare le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (Iec), per quanto riguarda le radiazioni laser, le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (Cie) e del Comitato europeo di normazione (Cen) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro o, in subordine, le linee guida nazionali o quelle internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione deve tener conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto. Nel dettaglio delle operazioni, il T.u. stabilisce che il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, deve prestare particolare attenzione ai seguenti elementi: a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche; b) i valori limite di esposizione; c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio; d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti; e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco; f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progetta te per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche; h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate; i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; I) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma Tec e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe; m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie. Le misure di prevenzione. Conseguenza della procedura di valutazione dei rischi è la previsione di misure di prevenzione. Tali misure, stabilisca il T.u., il datore di lavoro deve prccisarle nel documento di valutazione rischi. In particolare, il T.u. prescrive che, quando la valutazione dei rischi mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono essere superati, il datore (li lavoro deve definire e attuare un programma d'azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative destinate a evitare che l'esposizione superi i valori limite. In questa operazione, la quale peraltro deve essere adattata alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, il lavoro deve tenere conto: a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere; c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute; d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione; g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale; h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature. Inoltre, se dalla valutazione dei rischi emergono luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione, questi devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Le stesse aree, inoltre, devono essere identificate e l'accesso alle stesse limitato, laddove ci sia tecnicamente possibile. Esonero con giustifica se il rischio è basso.Le disposizioni entrate in vigore il 26 aprile sono, in particolare, quelle del Capo V del Titolo VIII del T.u. sicurezza (agenti fisici). La prima conseguenza è che, da tale data, la valutazione dei rischi deve ricomprendere anche le Rea, le radiazioni ottiche artificiali (e non quelle naturali). Infatti il Tu prevede che, nell'ambito della generale valutazione dei rischi, il datore di lavoro valuti anche tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, in maniera tale da identificare e adottare le opportnne misure di prevenzione e protezione, con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi. La valutazione rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici va programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del senrizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi deve poi essere aggiornata ogni quai volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. Nella valutazione rischi Roa, ancora, il datore di lavoro deve precisare quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. Infine, tale valutazione dei rischi Roa deve essere riportata sui documento di valutazione e può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.

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