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"Non è infortunio in itinere quello nelle pertinenze condominiali"

fonte Redazione salute & sicurezza sul lavoro / Sicurezza sul lavoro

28/05/2010 - Nella recente sentenza n. 10028/2010 la Corte di Cassazione ha stabilito che non ha diritto al riconoscimento dell’infortunio in itinere il lavoratore che, di ritorno dal lavoro, si fa male all’interno dell'abitazione, ricomprendendo in tale nozione anche le pertinenze e le parti condominiali. Nel caso in esame si parlava di una rottura del femore che un lavoratore aveva subito scendendo dalla sua autovettura nei pressi della propria casa. In particolare, affinché si riconosca "infortunio in itinere" occorre che l’evento "si verifichi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali". L'evento deve quindi verificarsi in luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti. I giudici della Corte ricordano altresì che “gravava sulla ricorrente formulare richieste istruttorie per precisare che il luogo era comunque pubblico, pur essendo all’interno del suo complesso abitativo, come si desumerebbe dal fatto che la ricorrente ha dichiarato di aver varcato l’accesso e attraversato il giardino”.

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