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"Attività edilizia libera, crescono gli interventi senza dia"

fonte redazione insic / Edilizia

28/05/2010 - L’emanazione della legge 73/2010, del 22 maggio ha disposto la conversione con modifiche del decreto incentivi (Dl 40/2010). Per il settore edile, le novità riguardano in particolare la regolamentazione dell’attività edilizia libera e l’articolo 6 del Testo unico dell’edilizia, DPR 380/2001 che è stato sostituito da un nuovo articolo che amplia le tipologie di interventi realizzabili senza alcun titolo abilitativoGli interventi privi di titolo autorizzativo. Il primo comma dell'articolo 6 del T.U.E. che amplia gli interventi privi di titolo, aggiunge al vecchio articolo 6 anche le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo (esclusa la ricerca di idrocarburi), i movimenti di terra pertinenti all’esercizio di attività agricola, la realizzazione di serre mobili stagionali. Nel secondo comma vengono aggiunti ulteriori interventi quali gli interventi di manutenzione straordinaria, opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoio di accumulo esterno, aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (per il dettaglio delle stesse si rimanda al dettaglio della legge 73/2010). Per le attività del comma 2 occorre una comunicazione all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori, anche per via telematica, da parte dell'interessato. Il dettaglio: gli interventi di manutenzione straordinaria.Il comma 2 del nuovo articolo 6 cita, in particolare, i lavori di manutenzione straordinaria che includono ora l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne: la comunicazione che si richiede riguarda i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. In caso di mancata comunicazione dell'inizio dei lavori o di mancata trasmissione della relazione tecnica si rischia una sanzione pecuniaria di 258 euro che può essere ridotta a due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione. Il ruolo delle Regioni. Le nuove disposizioni prevedono inoltre che le Regioni a statuto ordinario possano estendere la semplificazione a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti, individuare ulteriori interventi edilizi per i quali è necessario trasmettere al comune la relazione tecnica ovvero stabilire ulteriori contenuti per la medesima relazione tecnica.

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