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"Lavoro nero, la determinazione della sanzione per i datori"

fonte redazione insic / Edilizia

14/06/2010 - La Cassazione torna a parlare di sanzioni amministrative a carico dei datori di lavoro per l’assunzione di lavoratori in nero, con l’ordinanza n. 11215/2010,ove chiarisce sulla prova della data di inizio rapporto. Nel caso di specie, si discuteva se le dichiarazioni rese ai verbalizzanti nell'accertamento ispettivo possano fondare la prova dell'inizio del rapporto irregolare: la Corte sostiene che tale dichiarazioni non escludono l'operatività della presunzione legale, in quanto occorre invece una prova (contraria) specifica a carico del datore di lavoro. Ricorda la Corte che l'articolo 3, comma 3 della legge 73/2002 introduceva una presunzione per la quale l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, viene punito con la sanzione amministrativa, per ciascun lavoratore irregolare, dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione. La sanzione è quindi stabilita con riferimento all'entità del costo del lavoro per ciascun lavoratore ed in relazione al lasso di tempo intercorrente tra il primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione e la data di tale accertamento. Una sentenza della Corte Costituzionale, 144/2005, dichiarò però illegittimo l'articolo 3 co. 3 del decreto legge 12/2002, convertito dall'articolo 1 della legge 73/2002, laddove stabilisce che la sanzione a carico dell'azienda, per ciascun lavoratore irregolare, fosse definita facendo riferimento al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di contestazione della violazione: è oggi consentito al datore di lavoro di provare che il rapporto irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione. Secondo la sentenza 23206/2009 si presume, in difetto di prova contraria resa dal lavoratore, che il rapporto di lavoro decorra dal primo gennaio dell'anno dell'accertamento e non dal giorno di quest'ultimo.

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