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"Aziende, la sicurezza costa meno"

fonte Italia Oggi, Carla De Lellis / Sicurezza sul lavoro

28/06/2010 - Contro il caro sicurezza soccorre il «Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro» (Sgsl). Non è obbligatorio (l'adozione è, cioè, volontaria) ma sicuramente interessante, se non altro per gli interessati effetti positivi che produce. Infatti, chi adotta un Sgsl può richiedere una riduzione dei premi Inail per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e, se società o persona giuridica, ne ricava l'esonero della responsabilità amministrativa. Nelle imprese fino a 50 dipendenti, inoltre, rientra tra le attività finanziabili dall'Inail. Un Sgsl che risponde ai requisiti fissati dal Tu sicurezza è già disponibile e progettato dall'Inail (linee guida Uni-Inail del 2001). Sistemi digestione della sicurezza. Un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (Sgsl) è un sistema organizzativo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza aziendale, progettato con il più idoneo rapporto tra costi e benefici. Spiega l'Inail che adottare un Sgsl non è un obbligo di legge, ma una scelta volontaria di chi sente la responsabilità della sicurezza propria e degli altri, Adottare un Sgsl consente di ridurre i costi della non sicurezza: indiretti perché riduce la probabilità di accadimento degli infortuni e i costi che ne conseguono; diretti perché consente di richiedere la riduzione del tasso di tariffa, ai sensi dell'articolo 24 delle modalità di applicazione delle tariffe. Una riduzione, congiunta con il meccanismo bonus malus, che può determinare uno sconto complessivo aggirabile attorno al 35-40% dei premi assicurativi dovuti all'Inail. Inoltre l'adozione di un Sgsl conforme alle prescrizioni del Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008) produce efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (dlgs n. 231/2001). Cosa dice il Tu sicurezza. Ai sensi dell'articolo 30 del dlgs n, 81/2008 (T.u. sicurezza), il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici. Il modello organizzativo e gestionale, inoltre, deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle prescritte attività. In ogni caso deve prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a snnzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, Ancora, il modello organizzativo deve prevedere idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al Tu sicurezza per le parti corrispondenti. Agli stessi fini, ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, costituita presso il ministero del lavoro (ex articolo 6 del dlgs n. 81/2008). La predetta commissione, inoltre, è tenuta a elaborare anche procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, da recepirsi con specifico decreto del ministero del lavoro. Infine, l'adozione del modello di organizzazione e di gestione da parte di imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili (le cosiddette attività promozionali disciplinate dall'articolo 11 del Tu. sicurezza). Il sistema Uni-Inail. Il sistema proposto dall'Inail deriva da mia sperimentazione avviata nel 2001 (nel 2003 l'Inail ha poi pubblicato le linee guida). Il metodo si compone di fasi e ha validità generale nell'applicazione, purché modulata in considerazione delle caratteristiche complessìve dell'impresa/organizzazione (dimensioni, tipologie produttive, cicli tecnologici, struttura dell'organizzazione ecc.). Parte dal presupposto che la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione generale dell azienda. Il sistema definisce le amodalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per arrivare alla realizzazione di una politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti in tema di salute e sicurezza del lavoro. Le fasi e le sequenze. Il sistema di gestione suggerito dall'Inail opera sulla base della sequenza ciclica delle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema, per mezzo di un processo dinamico. La capacità del sistema di raggiungere gli obiettivi pianificati deriva dall'impegno e dal coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali e soprattutto del livello più elevato. I contenuti delle fasi possono essere più o meno complessi in ogni singola azienda o unità produttiva in funzione di: dimensione, natura, attività e relativa complessità dell'organizzazione; significatività dei pericoli e rischi presenti, potenziali o residui; soggetti potenzialmente esposti. Le sequenze esemplificative e generalmente applicabili delle fasi, quando il Sgal è a regime, sono: stabilire una politica della salute e sicurezza sul lavoro, che definisca gli iinpegnii generali per la prevenzione dei rischi e il miglioramento progressivo della salute e sicurezza; identificare le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili; identificare tutti i pericoli e valutare i relativi rischi per tutti i lavoratori, compresi i casi particolari associati con i processi, le attività operative ed organizzative (comprese le interazioni fra gli addetti), le sostanze e i preparati pericolosi ecc.; identificare gli altri soggetti potenzialmente esposti (quali, ad esempio i lavoratori autonomi, dipendenti di soggetti terzi e i visitatori occasionali); fissare specifici obiettivi appropriati, raggiungibili e congruenti con gli impegni generali definiti nella politica; elaborare programmi per il raggiungimento di tali obiettivi, definendo priorità, tempi e responsabilità ed assegnando le necessarie risorse; stabilire le modalità più appropriate, in termini di procedure e prassi, per gestire i programmi; sensibilizzare la struttura aziendale al raggiungimento degli obiettivi prefissati; attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione, per assicurarsi che il sistema funzioni; avviare le opportune azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio; effettuare un periodico riesame per valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema nel raggiungere gli obiettivi fissati dalla politica della salute e sicurezza nonché per valutarne l'adeguatezza rispetto sia alla specifica realtà aziendale che ai cambiamenti interni/esterni modificando, se necessario, politica ed obiettivi della salute e sicurezza, tenendo conto dell'impegno al miglioramento continuo.

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