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"Rischio vibrazioni: Strumenti a norma"

fonte Italia Oggi , Daniele Cirioli / Sicurezza sul lavoro

06/07/2010 - Tagliando sicurezza sul rischio vibrazioni. Le attrezzature di lavoro già a disposizione dei lavoratori prima del 6 luglio 2007 devono risultare adeguato al rispetto dei limiti di esposizione fissati dal Testo unico sulla sicurezza (oggi è l'ultimo giorno a disposizione). Da domani pertanto i datori di lavoro inosservanti corrono il rischio della pena dell'arresto (da 3 a 6 mesi) o dell'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. L'appuntamento è segnato nell'articolo 306 del Testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo n. 81/2008, come modificato dal dlgs n.106/2009); riguarda le disposizioni sulla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, norme già operative salvo la deroga che scade oggi. Vibrazioni che possono essere di due tipi, quelle trasmesse: al sistema mano-braccio (comportanti disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari) e ai corpo intero (che comportano rischi di lombalgie e traumi del rachide). Il Testo unico fissa i valori limite di esposizione e i valori d'azione. Nel primo caso (vibrazioni al sistema mano-braccio), il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è di 5 m/s2, mentre su periodi brevi è di 20m/s2; il valore d'azione giornaliero, sempre normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è 2,5 m/s2. Nel secondo caso (vibrazioni trasmesse al corpo intero), il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è 1,0 m/s2, mentre sui periodi brevi è 1,5 m/s2; il valore di azione giornaliero, normalizzate a un periodo di riferimento di 8 ore, è 0,5 m/s2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi, deve anche valutare e, quando necessario, misurare i livelli di vibrazioni meccaniche cui sono esposti i lavoratori riferendosi alle indicazioni dell'allegato XXXV. Ai fìni dell'operazione di valutazione, il datore di lavoro tiene conto, tra l'altro, del livello, del tipo e della durata dell'esposizione ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti. Quando, nell'operazione di valutazione rischi, risultano superati i valori d'azione, il datore di lavoro è tenuto a elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e rischi conseguenti. Non osservare questi precetti comporta l'applicazione, a carico del datore di lavoro, della pena dell'arresto da 3 a 6 mesi e dell'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (per la mancata valutazione dei rischi) e dell'arresto da 3 a 6 mesi o dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro (per la mancata adozione di misure di protezione).Le disposizioni sul rischio vibrazioni seno entrate in vigore con il Tu. sicurezza il quale, tuttavia, prevede una derega per le attrezzature di lavoro messe a disposiziene dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 che non permettono il rispetto dei valori limite di espesiziene tenute cento del progresso tecnico e delle misure erganizzative messe in atte. La deroga consiste(va) nella possibilità di adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il 6 luglio2010 (oggi). Da domani, pertanto, tutti i datori di lavoro sono passibili.

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