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"Norme tecniche, novità regionali in materia di costruzioni"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Edilizia

19/07/2010 - Il settore dell’edilizia da costruzione è soggetto a diverse normative di carattere regionale che integrano la disciplina nazionale delle Norme tecniche. Riportiamo l’ultima normativa regionale in materia ed una sentenza della Corte Costituzionale che investiga e chiarisce sui limiti di costituzionalità di alcune disposizioni locali rispetto ai principi generali dell’ordinamento. Norme tecniche-Puglia. Segnaliamo, in particolare, la Deliberazione della Giunta Regionale pugliese del 03/06/2010, n. 1309, recante «Norme tecniche per le costruzioni - Disposizioni organizzative in materia di semplificazione amministrativa in merito alla procedura di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti "opere minori" e chiarimenti interpretativi”, (BUR Puglia del 16/06/2010, n. 104). Nell’atto regionale vengono forniti dei chiarimenti in merito al deposito dei certificati di idoneità statica e sismica riferiti alle pratiche di condono di cui alle Leggi nn. 47/1985, 729/1994, e 326/2003. In un allegato, inoltre sono riportate le cosiddette “opere minori” che per caratteristiche tecniche, dimensioni, funzione, non comportano pericolo per la pubblica incolumità o interessano la stessa in maniera non rilevante. Costruzioni in zona sismica- Friuli. Da ultimo segnaliamo la recentissima sentenza della Corte Costituzionale 254/2010, che proprio in materia di norme tecniche per le costruzioni sancisce l’illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Friuli che prevede che la Regione possa concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche, nel caso in cui sussistano ragioni determinate dall'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici che ne impediscano, anche parzialmente, il rispetto - invaderebbe, la potestà legislativa statale riguardante la determinazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile, eccedendo le competenze statutarie, giacché l'art. 88 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), attribuisce allo Stato, e per esso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la possibilità di concedere simili deroghe, previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente e il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

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