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"Violazioni antincendio: il pagamento non estingue il reato"

fonte Redazione antincendio / Rischio incendio

27/07/2010 - Nella sentenza n. 26762/2010 la Corte esamina la possibilità di usare l’oblazione per estinguere i reati in materia di prevenzione incendi. L’oblazione costituisce una causa di estinzione del reato che si realizza attraverso il versamento di una somma fissata dal giudice. Secondo la Corte non si può ricorrere all’oblazione “speciale” prevista dall’art. 162 bis c.p. se non si dimostra di aver fatto cessare le conseguenze dannose e/o pericolose del reato. Nel caso di specie, a seguito di un sopralluogo dei Vigili del fuoco presso i locali di una società furono riscontrate pesanti violazioni antinfortunistiche, come la chiusura delle uscite di emergenza con il lucchetto, l’inefficienza della rete idrica antincendio, l’assenza della segnaletica di sicurezza e dei mezzi di illuminazione sussidiaria. Inoltre, non era stato redatto il Documento di Valutazione dei rischi, non era stata fornita un’adeguata formazione antincendi, non era stato richiesto il CPI dopo sopraggiunte modifiche strutturali sui luoghi di lavoro.All’imputato non fu permesso di ricorrere al pagamento dell’oblazione “speciale” poiché non aveva dato la prova di aver rimosso tutte le conseguenze dannose o pericolose dei reati. A seguito del dibattimento, l’imputato fu condannato dal Tribunale di merito per le violazioni accertate e quindi propose ricorso in Cassazione per violazione dell’articolo 165 bis c.p.. La Corte rigettò il ricorso per infondatezza, affermando che il Tribunale giustamente non consentì il pagamento dell’oblazione, poiché mancava la prova dell’eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose dei reati.

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