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"Obblighi di sicurezza divisi a metà"

fonte Italia Oggi, Daniele Cirioli / Sicurezza sul lavoro

23/08/2010 - Compiti ripartiti, tra agenzia e impresa, per la sicurezza dei lavoratori somministrati. L'utilizzatore, l'impresa cioè che ha in affitto i lavoratori, è titolare di tutti gli obblighi di prevenzione e protezione; l'agenzia, la società cioè che affitta la manodopera, è tenuta ad informare i lavoratori somministrati sui rischi connessi alle attività produttive in generale; a formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale vengono assunti. E quanto precisa, tra l'altro, il ministero del lavoro in risposta ad appositi quesiti (Faq). Sicurezza per tutti. Ma come? Le misure per la sicurezza sul lavoro si applicano in tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Il principio trova dimora all'articolo 3 del T.u. sulla sicurezza (il dlgs n. 81/2008), che poi dispone alcune deroghe per consentire la piena attuazione anche in casi particolari di attività (per esempio, forze armate, polizia, vigili del fuoco e via dicendo). Parallelamente, il Tu contempla un secondo principio: la sua applicazione a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti a essi equiparati. Anche in questo caso, vengono poi contemplati una serie di deroghe per casi particolari. Una di queste è l'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro. Per essa, il Tu. stabilisce che, fermo restando quanto è specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (è il decreto che ha dato attuazione alla riforma Biagi), tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal T.u. sono a carico dell'utilizzatore. Proprio in relazione a tale disposizioni, è stato chiesto al ministero del lavoro di precisare quale sia la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore in tutti i casi di attività con presenza di lavoratori in somministrazione. La somministrazione di lavoro. Conviene dapprima richiamare la disciplina del contratto di somministrazione. La somministrazione di manodopera permette a un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi a un altro soggetto, appositamente autorizzato (somministrato- re), per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore (e da questi anche assunto). Nella somministrazione si distinguono due contratti diversi: - un «contratto di somministrazione», che è quello stipulato tra l'utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale, che regola «l'affitto» della manodopera; - un «contratto di lavoro» stipulato tra il somministratore e il lavoratore, che disciplina il rapporto di lavoro tra le due parti; Nel primo caso (contratto tra somministratore e utilizzatore), la disciplina normativa non pone limiti particolari alla stipulazione. E' previsto che la pubblica amministrazione possa stipulare solamente contratti di somministrazione a tempo determinato; che il somministratore deve essere un'agenzia per il lavoro debitamente autorizzata allo svolgimento dell'attività di somministrazione ed iscritta nell'apposita sezione dell'Albo. Nessun limite è previsto nemmeno per il secondo caso (contratto di lavoro tra somministratore e lavoratore). Il contratto tra utilizzatore e somministratore deve avere forma scritta e contenere alcune specifiche indicazioni individuate dalla legge. Non sono invece previsti requisiti specifici per il contratto di lavoro che lega somministratore e lavoratore: la forma deve essere quella prevista per la tipologia contrattuale applicata (rapporto di lavoro). I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto alla parità di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali: pertanto se il somministratore non dovesse versare il dovuto al lavoratore questo può richiederlo all'utilizzatore, che è obbligato a corrisponderlo. In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato è previsto da parte del somministratore il pagamento di un'indennità la cui misura viene determinata dal contratto collettivo di riferimento e non pu essere inferiore alla misura di 350 euro mensili, in base a come previsto da decreto del ministro del lavoro. La ripartizione della sicurezza. In relazione ai compiti sulla sicurezza dei lavoratori somministrati, in risposta allo specifico quesito, il ministero ha precisato che la disciplina applicabile è quella dettata dall'articolo 23, comma 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003. La norma viene altresì richiamata dall'articolo 3, comma 5, del T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008), disponendo infatti che, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del dlgs n. 276/2003, tutti gli obblighi di prevenzione e di protezione sono a carico dell'utilizzatore. L'articolo 23, comma 5, disciplina appunto la ripartizione di compiti ed obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore. Nello specifico, tale norma dispone che il somministratore (cioè l'agenzia per il lavoro) è tenuto ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi con le attività produttive in generale; a formare e addestrare i medesimi all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Ma è una disposizione derogabile, di comune accordo, tra somministratore e impresa utilizzatrice. Infatti, è possibile sottoscrivere una diversa previsione al momento della stipula del contratto di somministrazione; una previsione, cioè, che ponga tali obblighi a carico dell'utilizzatore. Il contratto di somministrazione, in altre parole, pu prevedere che gli obblighi vengano adempiuti dall'utilizzatore. Attenzione; in tal caso, non basta la previsione nel contratto di somministrazione, ma ne deve essere fatta indicazione anche nel contratto di lavoro, tra agenzia e lavoratore somministrato. L'articolo 23, comma 5, del dlgs n. 276/2003 prevede anche che nel caso in cui le mansioni alle quali venga adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore deve darne informazione al lavoratore. Infine, stabilisce che l'utilizzatore deve osservare, nei confronti dei lavoratori, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti e che è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

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